Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20656/2026, 22 maggio/4 giugno 2026, ha ricordato che l’accertamento del delitto presupposto dei delitti di ricettazione e riciclaggio non necessita di una preventiva verifica giudiziale in altra sede, ben potendo il fatto illecito presupposto essere ricavato da elementi logici da parte del giudice che procede e senza che sia neppure necessario la specifica attribuibilità a taluno.
Ha affermato inoltre che le dichiarazioni rese al di fuori di qualsiasi fase procedimentale non soggiacciono alle limitazioni previste dal codice di rito che, per quanto attiene la posizione della polizia giudiziaria e dei verbalizzanti, né limita la capacità a testimoniare soltanto in relazione alle iniziative svolte dagli stessi nell’ambito della pubblica funzione cui sono demandati e nel contesto del procedimento ma non anche quando gli stessi si trovino ad agire al di fuori di qualsiasi attività di indagine.
Provvedimento impugnato
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 gennaio 2026, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2022 che aveva condannato alle pene di legge CM perché ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di una somma di denaro contante pari ad euro XXX.
Ricorso per cassazione
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
– violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art, 648 cod. pen. per avere erroneamente applicato la legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di ricettazione senza alcuna indicazione del delitto presupposto, desunto in violazione di legge esclusivamente sulla base dell’entità della somma di denaro rinvenuta nel possesso dell’imputato;
– inosservanza di norme previste a pena di inutilizzabilità quanto all’affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni rese dall’imputato su sollecitazione della polizia giudiziaria in violazione degli artt. 61, 63 e 64 cod. proc. pen. inammissibile.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
In effetti, il giudice di appello è pervenuto alla decisione di conferma della condanna dell’imputato per il contestato delitto di ricettazione, valorizzando elementi specifici dai quali traeva la logica conclusione della provenienza illecita della ingente somma di denaro.
Una lunga e costante evoluzione giurisprudenziale ha affermato il principio secondo cui l’accertamento del delitto presupposto dei delitti di ricettazione e riciclaggio non necessita di una preventiva verifica giudiziale in altra sede, ben potendo il fatto illecito presupposto essere ricavato da elementi logici da parte del giudice che procede e senza che sia neppure necessario la specifica attribuibilità a taluno.
Ciò che rileva in senso decisivo, quindi, è che sulla base di indici precisi e circostanziati si possa affermare che la somma di denaro in oggetto provenga certamente da un reato presupposto che può essere ricavato, oltre che dalle anomale modalità di conservazione e trasporto, anche dall’accertata frequentazione di soggetti indagati per reati produttivi di profitto da parte dell’imputato, dalla presenza di precedenti penali per fatti analoghi a carico del medesimo, dalla contestuale assenza di qualsiasi attività lecita dal medesimo svolta e dall’assenza di giustificazioni plausibili sul possesso di tale somma.
Proprio in questo senso si è affermato come integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522-01).
Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito pervenivano alla affermazione di responsabilità desumendo la provenienza illecita del denaro da una serie di circostanze significative, tra le quali certamente spiccava l’avvenuta attivazione delle forze di Polizia da parte dello stesso ricorrente, che spontaneamente risultava avere contattato l’ispettore XXX cui confidava il trasporto del denaro il giorno successivo.
Nella conforme ricostruzione dei giudici di merito risulta, pertanto, che fu lo stesso autore della condotta ad allertare un suo conoscente ispettore di polizia confidandogli le preoccupazioni per l’operazione da compiere il giorno successivo così in quel momento chiaramente manifestando la provenienza illecita della somma di denaro; il giudizio incidentale compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza di un delitto presupposto, pertanto, in quanto collegato a precisi indici di fatto emersi nel corso del procedimento appare esente sia da violazioni di legge sia da illogicità tanto più manifesta.
Difatti, l’attivazione delle forze di polizia da parte dello stesso soggetto autore del fatto, nel tentativo di cercare in tal modo di precostituirsi una prova sulla sua pretesa buona fede, va letta in una prospettiva totalmente diversa e rende certa l’origine illecita del denaro stesso e della consapevolezza in tal senso da parte del ricorrente proprio in ragione delle riferite preoccupazioni per l’operazione di trasporto di cui lo stesso sarebbe stato incaricato: detta valutazione, ritenuta come decisiva dai giudici di merito ai fini della identificazione della provenienza delittuosa del denaro, appare del tutto congrua ed esente da qualsivoglia vizio. Con riguardo al secondo motivo deve poi essere escluso il vizio dedotto.
Infatti, la dichiarazione resa spontaneamente dall’imputato in un momento in cui non risultava acquisito alcun indizio di reità nei suoi confronti né era pendente alcun procedimento penale per l’accertamento di uno specifico fatto di reato, in quanto avvenuta ben al di fuori di qualsiasi procedimento nei suoi confronti, è certamente utilizzabile.
Al momento dell’attivazione delle forze di polizia effettuata spontaneamente da CM questi non era né iscritto nel registro degli indagati né raggiunto da un qualsiasi indizio di reità così che tale posizione deve fare rientrare le affermazioni nell’ambito della piena utilizzabilità senza che possa neppure applicarsi il disposto dell’art. 350 cod. proc. pen. che disciplina la sorte delle sommarie informazioni assunte dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e non anche quelle rese al di fuori di qualsiasi attività investigativa da un soggetto che spontaneamente si rivolga alle Forze dell’Ordine.
Tale orientamento risulta recepito da diverse pronunce di legittimità che hanno rilevato come le dichiarazioni rese al di fuori di qualsiasi fase procedimentale non soggiacciono alle limitazioni previste dal codice di rito che, per quanto attiene la posizione della polizia giudiziaria e dei verbalizzanti, ne limita la capacità a testimoniare soltanto in relazione alle iniziative svolte dagli stessi nell’ambito della pubblica funzione cui sono demandati e nel contesto del procedimento ma non anche quando gli stessi si trovino ad agire al di fuori di qualsiasi attività di indagine.
In questo senso sovviene innanzi tutto il fondamentale insegnamento delle Sezioni unite “Lo Presti“ secondo cui, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del “tempus regit actum”, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo “status” di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264482 – 01).
La stessa pronuncia ha anche chiarito che alcun vizio di inutilizzabilità sussiste in relazione alle dichiarazioni rese da un soggetto che al momento dell’audizione sia privo di qualsiasi posizione di indagato stabilendo che le dichiarazioni “indizianti” di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio “nemo tenetur se detegere”, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (Sez. U, n. 33583/2015, cit.).
Il riferimento alla necessità che le dichiarazioni indizianti si riferiscano a fatti pregressi per potere le stesse essere affette dalla inutilizzabilità, porta ad affermare che nell’interpretazione delle Sezioni unite tutte le dichiarazioni che abbiano ad oggetto comportamenti futuri anche integranti illeciti, e cioè condotte non ancora poste in essere al momento della dichiarazione, non possono ritenersi mai viziate proprio perché rese al di fuori di qualsiasi attività investigativa che, per definizione, non può riguardare un reato non ancora integrato.
I suddetti princìpi risultano affermati anche dalle sezioni semplici.
In particolare, è stato osservato come il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall’imputato non riguarda il contenuto di quelle rese spontaneamente dallo stesso ad un agente di polizia al di fuori del contesto procedimentale (Sez. 6, n. 2231 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249198 – 01).
Più recentemente l’affermazione è stata ribadita da quella pronuncia secondo cui il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell’ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Rv. 277093 – 01).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni non sussiste, pertanto, ragione alcuna per ritenere la dichiarazione spontaneamente resa da CM all’Ispettore XXX non utilizzabile da parte dei giudici di merito con la conseguente manifesta infondatezza anche di tale motivo di ricorso.
