Furto e i requisiti per la configurabilità della destrezza (Riccardo Radi)

A man in a black hooded jacket and cap taking a necklace from a woman who looks distressed

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 9447/2026, in tema di furto, ha stabilito che sussiste sempre la circostanza aggravante della destrezza in presenza di condotte improvvise e repentine, caratterizzate da una particolare abilità volta ad eludere la vigilanza che, in via necessaria ed automatica, la persona esercita sulle cose che porta addosso o in mano.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la ravvisata sussistenza dell’aggravante della destrezza nella condotta dell’agente che aveva sfilato, con gesto repentino, una collana d’oro indossata dalla persona offesa e ha chiarito che, in tale caso, è irrilevante la verifica della sussistenza di ulteriori comportamenti volti a distogliere la vigilanza della vittima.

Sul punto vanno svolti alcuni chiarimenti, anche per rispondere al tema sollevato in ricorso circa l’approfittamento di una situazione di disattenzione della vittima in rapporto al principio sancito dalle Sezioni Unite Quarticelli (n. 34090 del 27/04/2017).

Come si legge nella motivazione della citata sentenza Quarticelli, «la Suprema Corte, sin dai suoi arresti più risalenti, ha assegnato alla destrezza il significato di abilità o sveltezza personale dell’attività esplicata dall’agente prima o durante l’impossessamento […] connotate dall’idoneità a eludere la normale vigilanza dell’uomo medio sul bene».

L’analisi delle situazioni concrete, oggetto degli interventi di legittimità, fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte riconducibili, nella sostanza, a due categorie generali:

– una prima che valorizza principalmente l’agilità o rapidità motoria e si esplica in un particolare impegno esecutivo. È rappresentata da condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi “borseggio”, nel quale l’agente riesce con gesto rapido e accorto a evitare che la persona offesa possa percepire l’asportazione di cose che porta indosso o in mano;

– una seconda che fa leva, in modo precipuo, sullo “sforzo psichico” nell’applicazione di astuzia o avvedutezza e implica un agire sull’attenzione altrui.  Riguarda condotte caratterizzate da modalità esecutive astute, avvedute e circospette, suscettibili di superare l’ordinario controllo esercitato dal detentore su cose che non si trovino in mano o indosso a questi.

Sulla prima categoria non sono mai sorte questioni.

Essa si riferisce alla nozione tradizionale di “destrezza” e postula una particolare abilità idonea a integrare ex se la circostanza aggravante, in quanto volta a eludere la vigilanza che, in via necessaria e automatica, la persona esercita sulle cose che porta addosso. In tale ottica soccorre anche l’originario abbinamento, all’interno del numero 4 dell’art. 625 cod. pen., della “destrezza” al c.d. “furto con strappo” (ora ipotesi autonoma di reato), nel senso che la sottrazione di cose portate indosso alla persona, in ragione del controllo “fisico” diretto esercitato sulle stesse, può avvenire o “strappandole” oppure con l’impiego di particolare maestria sì da sfilarle di mano o di dosso.

La seconda categoria, invece, ha dato adito a dubbi interpretativi circa la configurabilità dell’aggravante quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa.

È su questa seconda ipotesi che si innesta la decisione delle Sezioni Unite Quarticelli, come risulta chiaramente dal caso concreto esaminato: «all’interno di un esercizio commerciale, veniva asportato un computer portatile, prelevato dal bancone in un momento di distrazione della titolare e dei clienti presenti». In detta specifica prospettiva, le Sezioni Unite hanno affermato che la circostanza aggravante della destrezza sussiste soltanto quando la distrazione della vittima sia provocata dall’agente o da suoi complici, anche se non imputabili, come nel caso di minori in giovane età, che creino azioni di disturbo, oppure impegnino l’attenzione della persona offesa, concentrandola in un punto o in comportamento specifico per distoglierla dalla vigilanza sul proprio bene.

Dunque in queste ipotesi, ben diverse dal tradizionale borseggio, la destrezza consiste in «una condizione favorevole appositamente creata per allentare la sorveglianza e neutralizzarne gli effetti».

Le medesime Sezioni Unite escludono, invece, che l’aggravante in esame possa riconoscersi quando l’agente non operi per creare le condizioni favorevoli alla sottrazione, ma si limiti a percepirle nella realtà fenomenologica a lui esterna e a volgerle a proprio favore.

A conforto della conclusione raggiunta, le Sezioni Unite Quarticelli osservano che: «il mero prelievo di un oggetto dal luogo ove si trova — sia esso un’abitazione privata, un esercizio di vendita o ambiente di lavoro, un ufficio pubblico, un veicolo in sosta privo di chiusure e protezioni — attuato in un momento di altrui disattenzione, che offre l’occasione favorevole all’apprensione per la possibilità di avvicinamento e di asportazione nella mancata e diretta percezione da parte del possessore, non in grado di interdire l’azione perché altrimenti impegnato o assente, non integra la fattispecie circostanziata in esame perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto. In tali situazioni, per conseguire il risultato appropriativo l’agente non deve fare ricorso a particolare abilità, né intesa quale agilità o rapidità motoria né quale sforzo psichico nell’applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e del derubato e nel distoglierne il controllo sulla cosa. Compresi il contesto fattuale e la distrazione della vittima grazie alle ordinarie facoltà intellettive, che consentono di avere consapevolezza degli ordinari accadimenti della vita quotidiana, la condotta si esaurisce nel gesto necessario, in quelle condizioni, a realizzare l’impossessamento senza esplicare un particolare impegno esecutivo, né agire sull’attenzione altrui». «Ne discende che il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l’occasione propizia offerta dall’altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell’elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quanto il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore».

Sulla scorta delle coordinate appena tracciate si può affermare in sintesi che: il “borseggio” o azioni analoghe integrano sempre la destrezza. Detta circostanza aggravante è ravvisabile, inoltre, con riguardo a condotte diverse da quelle tradizionalmente ricondotte all’azione “destra”, ma soltanto alle condizioni specificamente indicate dalle Sezioni Unite Quarticelli.

Nel caso in esame l’imputata ha sfilato una collana di dosso alla persona offesa, facendo ricorso a una particolare abilità, capace di sorprendere il controllo che la vittima, portandolo su di sé, esercitava sul bene sottratto.

La circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 4 cod. pen. risulta pienamente integrata nella sua ipotesi classica, senza necessità di indagare se l’imputata abbia o meno posto in essere ulteriori comportamenti volti a distogliere la vigilanza della persona offesa.

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