Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20657/2026, 22 maggio/4 giugno 2026, ha ribadito che l’obbligo di rilievo, in capo alla Corte di cassazione, dell’intervenuta prescrizione del reato ove il ricorso non sia inammissibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, opera anche nel caso di ricorso proposto dal PM esclusivamente per motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.
Provvedimento impugnato
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 7 aprile 2025, riteneva DP colpevole del delitto di ricettazione di una macchina fotografica (fatto commesso dall’8 al 10 ottobre 2014) e, concessa al predetto l’attenuante di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.
Ricorso per cassazione
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari lamentando con distinti motivi: – assenza della motivazione in relazione al beneficio della sospensione condizionale; – violazione di legge quanto alla concessione del predetto beneficio non subordinato al risarcimento del danno sebbene l’imputato avesse riportato una precedente condanna.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso, in quanto non manifestamente infondato, ha determinato la prosecuzione del rapporto processuale con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione del reato commesso ad ottobre 2014.
In effetti, alla data odierna risulta decorso il termine di anni dieci di prescrizione previsto ex artt. 157, 161 e 648 cod. pen. pur sommato il periodo di sospensione per complessivi 360 giorni (che sposta il termine finale di prescrizione alla data del 05/10/2025) a seguito di vari rinvii disposti nel giudizio di primo grado.
Al proposito è stato già affermato che l’obbligo di rilievo, in capo alla Corte di cassazione, dell’intervenuta prescrizione del reato ove il ricorso non sia inammissibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, opera anche nel caso di ricorso proposto dal PM esclusivamente per motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Rv. 284084 – 01).
Né può ritenersi che il ricorso del PM difetti di interesse posto che, al momento della sua proposizione, correttamente l’organo dell’accusa si doleva di una violazione di legge in relazione alla omessa subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno nei confronti di un soggetto che risultava già gravato da precedenti.
Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per essere maturata la prescrizione.
