Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24708/2026, 17 giugno/2 luglio 2026, ha ribadito che, in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia di cui all’art. 58-ter ord. pen. non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al tribunale di sorveglianza, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio innanzi al magistrato di sorveglianza, spettando a quest’ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 19 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha accolto l’istanza di accertamento della collaborazione impossibile/inesigibile presentata dal condannato AP, condannato con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 22 luglio 2020 alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.).
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale scrive che l’accertamento giudiziale è risultato particolarmente vasto e completo, che sono state sviscerate le specifiche vicende estorsive, che i fatti oggetto della condanna risalgono a circa 15 anni fa e non c’è alcun elemento da cui poter desumere che dopo quel periodo l’imputato abbia avuto altri contatti con l’associazione criminale di appartenenza, pur essendo rimasto in libertà fino al 24 novembre 2022.
Ricorso per cassazione
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Firenze, che, con un unico motivo, deduce che il provvedimento è di fatto privo di motivazione, perché non spiega perché il condannato sia stato nelle condizioni di impossibilità o inesigibilità di un’utile collaborazione con la giustizia; dalle sentenze di condanna emerge un inserimento stabile e prolungato del condannato all’interno nel clan XXX, nell’articolazione che operava a XXX, quale soggetto coinvolto in attività estorsive, vicino ai capi, che partecipava alle riunioni in cui si decidevano strategie criminali; si tratta, ovvero, di un partecipe in pianta stabile con un ruolo fiduciario dei capi del clan, la cui collaborazione potrebbe essere utile per disarticolare un gruppo criminale che è ancora operativo nel territorio di XXX e XXX.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di udienza, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, per l’originaria inammissibilità dell’istanza, proposta direttamente ed autonomamente dal detenuto al Tribunale di sorveglianza, senza una previa istanza al magistrato di sorveglianza competente per la concessione del permesso premio, che avrebbe dovuto anche delibare l’istanza incidentale avente ad oggetto la collaborazione, per poi decidere se investire o meno della questione il Tribunale di sorveglianza.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato, sia pure nei limiti di quanto indicato di seguito in motivazione.
Merita continuità l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale ritiene che “in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia di cui all’art. 58-ter ord. pen. non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al tribunale di sorveglianza, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio innanzi al magistrato di sorveglianza, spettando a quest’ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare” (Sez. 1, n. 24914 del 07/05/2025, Assisi, Rv. 288444 – 01; nello stesso senso già, in precedenza, Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che, ai fini dell’applicazione delle norme di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia, così come le situazioni che rendano, in ipotesi, impossibile l’assunzione della qualità stessa, non possono formare oggetto di una pronuncia ricognitiva, in grado di creare uno status, ma devono essere accertate nell’ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di ottenimento del beneficio penitenziario, o della misura alternativa, in relazione a cui l’accertamento di avvenuta utile collaborazione, o dell’impossibilità di prestarla, costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall’art. 4-bis ord. pen. (Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Rv. 278904-01; Sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, Rv. 259471-01; Sez. 1, n. 7267 del 31/01/2006, Rv. 234072-01). Nel caso in esame, l’istanza presentata dal ricorrente al Tribunale di sorveglianza il 25 agosto 2025 era rivolta soltanto all’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile e non era stato chiesto contestualmente un beneficio specifico rispetto al quale uno dei titoli di reato per cui è in espiazione il condannato risulta ostativo. Nella parte discorsiva dell’istanza si spiega, poi, che la richiesta è necessaria per poter accedere a benefici penitenziari che non sono indicati specificamente, e nella parte finale, prima delle conclusioni, si precisa che l’accoglimento dell’istanza permetterebbe di poter avanzare istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, istanza che, però, non è contenuta all’interno della richiesta depositata.
In definitiva, l’istanza introdotta dal ricorrente era volta proprio alla ricognizione di uno status, quello del detenuto per reati ostativi in una situazione in cui sia stata accertata la impossibilità della collaborazione, status da spendere poi per eventuali successive istanze, ovvero proprio il tipo di accertamento che, secondo la lettura della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, non è ammesso dal sistema processuale.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata.
