Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: il denaro in possesso dell’indagato non può essere confiscato come profitto del reato (Vincenzo Giglio) 

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 24845/2026, 18 giugno/2 luglio 2026, ha ribadito che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Dunque, in relazione al reato di illecita detenzione, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né – per medesimezza di ratio – ai sensi dell’art. 73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., applicabili, invece, all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285899 – 01, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 – 01).

Si osserva, in particolare, che l’art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 – 01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, , Rv. 268854 – 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Rv. 264941– 01).

Di conseguenza, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca il profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede.

Nel caso di specie, invece, è elevata contestazione in relazione al reato di illecita detenzione, che non produce direttamente profitto, per cui la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento del pregresso spaccio di sostanze stupefacenti, comunque non costituirebbe il profitto del reato per cui si procede, ma di altre pregresse condotte illecite di cessione di stupefacenti.

In altri termini, non sussiste il nesso tra il reato ascritto al ricorrente e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può conseguentemente essere confiscata, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato, ma non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900 – 01, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Rv. 265247 – 01, non massimata sul punto).

La contestazione del reato di illecita detenzione, invece, consente la confisca cosiddetta per sproporzione, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 240 bis cod. pen., che è applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, condizioni che nel caso di specie non sono state indagate.

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