Con riguardo alla materia della liquidazione del compenso del difensore di ufficio (o del difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), in quasi 20 anni di professione, chi scrive può tranquillamente affermare di averne viste “di tutti i colori”.
In sede di opposizione ai decreti di liquidazione sia allorquando proposte in proprio, ai sensi dell’art. 86, c.p.c., che quale patrocinatore di altri colleghi, ha avuto modo, infatti, di imbattermi nelle violazioni più disparate dei principi (di natura eminentemente giurisprudenziale) che regolano la predetta materia: dalla violazione dei minimi tabellari, al mancato riconoscimento del compenso per una o più fasi liquidatorie dovute, sino alla negazione del compenso per il tentativo di recupero del credito imposto dall’art. 116, comma 1, T.U. Spese di Giustizia.
Non solo.
È capitato, purtroppo, in più occasioni, che il Giudice dell’opposizione, pur accogliendo in toto il reclamo interposto, ai sensi dell’art. 170, D.P.R. n. 115/2002, procedesse a compensare le spese processuali sulla base di motivazioni manifestamente illegittime ed a volte avulse dall’ordinamento.
Nell’ambito di uno di questi casi, nell’aprile del 2024 un collega chiedeva l’intervento dello scrivente con riguardo ad un’istanza di liquidazione del compenso maturato, in qualità di difensore di ufficio, dopo aver esperito il “vano e non pretestuoso” tentativo di recupero del credito, seguita da un decreto con cui il Tribunale gli aveva liquidato il compenso professionale relativo all’attività espletata nel giudizio penale presupposto, incluse le spese vive documentate, ma negato il compenso professionale (civile) relativo al tentativo di recupero del credito, perché aveva agito, in detta sede, in proprio e non con il patrocinio di altro difensore.
Ottenuta, quindi, la procura alle liti dal collega, chi scrive procedeva ad incardinare il giudizio di opposizione avverso il citato decreto liquidatorio, censurando la motivazione del provvedimento nella misura in cui aveva pretermesso il compenso del difensore di ufficio relativo all’infruttuoso tentativo di recupero del credito, siccome dovuto sulla base di giurisprudenza talmente consolidata da assurgere a “diritto vivente” e richiamando, in particolare l’ordinanza della Cass. Civ., Sez. II, n. 3606/2024 (Rv. 67001-01 e 67001-02) che aveva chiarito che il difensore di ufficio in sede di recupero del credito può scegliere se agire in proprio o farsi assistere da altro professionista (in motivazione, punto 3, pag. 5, righi 14-25), con vittoria di spese e compenso professionale, oltre ad accessori di legge.
Il presidente del Tribunale funzionalmente competente optava per la celebrazione del processo in forma cartolare, ai sensi dell’art. 127-ter, c.p.c., sicchè notificavo ricorso e decreto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, quale difensore domiciliatario ope legis del Ministero della Giustizia, il quale rimaneva contumace.
Con sentenza depositata in data 3.09.2024, il presidente del Tribunale accoglieva il reclamo, seppur liquidando il compenso con riguardo al vano tentativo di recupero del credito, in misura pari ai valori minimi tabellari (soluzione possibile per giurisprudenza consolidata, non essendo lo Stato parte nei procedimenti civili di recupero del credito del difensore: ex plurimis: Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 7.02.2019, n. 3673), ma dichiarava irripetibili le spese processuali, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., sia per la contumacia del Ministero della Giustizia, sia perché la questione sottoposta era ancora controversa e solo recentemente risolta dalla Corte di Cassazione con la citata ordinanza decisoria n. 3606/2024 (doc. 1).
Su consiglio dello scrivente, il collega decideva di interporre ricorso “straordinario” per cassazione, per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, c.p.c., avverso la citata sentenza (non appellabile, giusto il disposto dell’art. 15, comma6, D. Lgs. n. 150/2011), affidato a due motivi:
1) aver dichiarato irripetibili a fronte della contumacia del Ministero della Giustizia che era risultato soccombente, ossia in un caso non espressamente previsto dalla legge, mentre l’irripetibilità avrebbe potuto essere dichiarata soltanto nell’ipotesi opposta in cui l’Amministrazione resistente contumace fosse risultata vincitrice;
2) aver derogato al principio di soccombenza (dichiarando le spese irripetibili) a fronte di una questione ritenuta erroneamente controversa in sede giurisprudenziale.
Con ordinanza decisoria pubblicata il 26.06.2026, n. 22043, la Cassazione Civile, Sez. II accoglieva entrambi i motivi di gravame (doc. 2).
Nella parte motiva del provvedimento decisorio, la Suprema Corte chiariva, in primis, che per il ricorrente l’effetto della pronuncia adottata dal Tribunale (ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., NDR) risultava, nella sostanza, analogo a quello che si verifica con la compensazione delle spese processuali, operata ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., a mente del quale essa è ammessa in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti od in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, in virtù della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018 (ordinanza n. 22043/2026 cit., in motivazione, punto 2, pag. 3, righi 17-24).
Con riguardo alla materia de qua, il Giudice nomofilattico rammentava, inoltre, i principi che sovrintendono la materia, emanati sia dalla Consulta che dalla Corte di cassazione medesima, che prevedono che il sindacato di legittimità sulla predetta pronuncia consista in una in una verifica “in negativo”, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti (Corte costituzionale, sentenza 4.06.2014, n. 157; Cass. Civ., Sez. VI-3, ordinanza 26.07.2021, n. 21400, Rv. 662213-01; Cass. Civ., Sez. VI-Lav., ordinanza 9.04.2019, n. 9977, Rv. 653625-01; Cass. Civ., Sez. VI-5, ordinanza 9.03.2017, n. 6059, Rv. 643329-01).
Non poteva, quindi, il giudice dell’opposizione, fondare la sua decisione di dichiarare irripetibili le spese del giudizio, sulla circostanza che il Ministero della Giustizia fosse rimasto contumace, non costituendo, per granitica giurisprudenza, detto elemento, di per sé, idonea motivazione per giustificare tale pronuncia (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 23.12.2025, n. 33825, Rv. 677167 – 01; Cass. Civ., Sez. VI-II, ordinanza 17.01.2023, n. 1243, non massimata, in motivazione, punto 2; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 23.03.2018, n. 7292, non massimata, in motivazione, punto 1).
Né poteva, del pari, il Tribunale, procedere alla declaratoria di irripetibilità delle spese processuali, rilevando la sussistenza di un contrasto interpretativo sulla questione oggetto di causa, che assumeva risolto solo poco tempo prima dalla Corte di Cassazione.
Il Giudice del grado di legittimità ricordava al riguardo, infatti, che la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.; elementi di cui il Giudice di merito deve dar conto in motivazione (Cass. Civ., Sez. VI-5, ordinanza 18.02.2020, n. 3977, Rv. 656993 – 01).
Se così è, come in effetti è, il Giudice dell’opposizione non aveva applicato correttamente i predetti principi.
Alla data della sentenza impugnata, infatti, il diritto per il difensore d’ufficio di ottenere anche il rimborso delle spese sostenute per il tentativo di recupero del credito era stato ormai affermato da tempo in sede di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 17.11.2011, n. 24104, Rv. 620032 – 01; Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 20.12.2011, n. 27854, Rv. 620470 – 01; Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza19.12.2017, n. 30484, Rv. 647174 – 01; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 10.09.2019, n. 22579, Rv. 655220 – 01; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 28.05.2021, n. 15006, Rv. 661355 – 01; Cass. Civ., Sez. VI – 2, ordinanza 7.01.2022, n. 278, non massimata; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 8.02.2024 n. 3606, Rv. 67001-01 e 67001-02, cit.).
Alla data dell’emissione del decreto di liquidazione opposto, inoltre, costituiva già ius receptum che tale diritto sussistesse anche nell’ipotesi in cui il difensore, anziché affidarsi a un altro professionista per le procedure di recupero, avesse agito in proprio, e ciò non solo e non tanto in virtù della rammentata ordinanza Cass. Civ., Sez. II, 8.02.2024, n. 3606 e di altra poco successiva (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 26.02.2024, n. 5041, Rv. 670376 – 01, concernente il caso del difensore di ufficio che si era visto, per contro, negare il rimborso del compenso professionale inerente l’attività di recupero del credito, nel presupposto che avesse dato mandato professionale ad un collega invece di procedervi in proprio], bensì sulla scorta del principio generale, già affermato da tempo, secondo cui la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86, c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (cfr.: Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 18.02.2019, n. 4698, Rv. 652600 – 01; Cass. Civ., Sez. II, sentenza 30.01.2008, n. 2193, Rv. 601669 – 01).
Un interessante principio ribadito dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 22043/2026 attiene, tuttavia, al fatto che la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non possa essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69/2009 [ed anche come interpolato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018, a seguito della riforma portata dal D.L. 12 settembre 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.162/2014, N.D.R.], trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 27.01.2016, n. 1521, Rv. 638331 – 01; Cass. Civ., Sez. VI-Lav., ordinanza 9.01.2023, n. 273, in motivazione, punto 13; Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza 8.04.2024, n. 9312, in motivazione, punto 1.9; Cass. Civ., Sez. IV-Lav., sentenza 22.08.2024, n. 23049, in motivazione, punto 4; Cass. Civ., Sez. IV-Lav., sentenza 22.08.2024, n. 23051, in motivazione, punto 6).
Con la richiamata ordinanza n. 22043/2026, quindi, la Suprema Corte accoglieva entrambi i motivi del ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando al Tribunale competente, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Chi scrive, quindi, quale patrocinatore del collega difensore di ufficio interessato, avrà l’onere di riassumere, nel termine di tre mesi, il giudizio di fronte al Tribunale funzionalmente competente, sperando che si adegui al principio di diritto statuito dalla Suprema Corte.
Non è affatto scontato, tuttavia, che ciò accada, come dimostra un caso analogo che interessava la persona dello scrivente.
Invero, questo professionista, nel giugno 2024, proponeva opposizione “in proprio”, ai sensi dell’art. 86, c.p.c., avverso un decreto di liquidazione del 5.06.2026 con cui una Corte di Appello gli aveva liquidato il compenso professionale relativo all’attività espletata in grado di appello, quale difensore di ufficio, decurtandogli di un terzo, ai sensi dell’art. 106-bis, T.U. Spese di Giustizia, anche il compenso professionale concernente l’infruttuoso tentativo di recupero del credito ed omettendo di disporre il rimborso delle spese vive anticipate, tutte opportunamente documentate in sede di istanza di liquidazione.
Con sentenza del 26.09.2024, la medesima Corte di Appello, in sede civile, accoglieva in toto l’opposizione del difensore, liquidandogli le spese vive e la quota-parte di compenso professionale illegittimamente decurtatogli in sede di liquidazione, ma compensando le spese del giudizio, ritenendo sussistere “giusti motivi” evidenziati nella circostanza che il Ministero della Giustizia, costituendosi, non si fosse opposto alle argomentazioni di cui all’opposizione (doc. 3).
La sentenza era oggetto di ricorso per cassazione da parte dello scrivente, non assurgendo al rango di “grave ed inderogabile ragione” idonea a fondare la compensazione delle spese di lite (CFR. sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018 in relazione all’art. 92, comma 2, c.p.c.), la circostanza che il Ministero della Giustizia, regolarmente costituitosi, non si fosse opposto all’accoglimento del reclamo; tanto è vero che con ordinanza decisoria dell’11.02.2026, n. 3055, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, nel ribadire il citato principio promanante da indirizzo esegetico pacifico e consolidato (Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 23.10.2020, n. 23186, in motivazione; Cass. Civ., Sez. VI-1, sentenza 17.10.2013, n. 23632, Rv. 628063 – 01; Cass. Civ., Sez. VI-1, sentenza 4.10.2013, n. 22763, Rv. 628051 – 01), accoglieva l’unico motivo di gravame proposto, cassando l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte d’Appello funzionalmente competente, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità (doc. 4).
Senonché, riassunto il giudizio, che veniva parimenti deciso con rito cartolare, ai sensi dell’art. 127-ter, c.p.c., il Giudice del rinvio accoglieva solo in parte il ricorso, disponendo il rimborso dei meri esborsi (contributi unificati ed anticipazioni forfettarie ex art. 30, D.P.R. n. 55/2014) concernenti il giudizio di opposizione e quello di legittimità e compensando per il resto le spese di tutti i gradi, ritenendo che, pur avendo errato la Corte a compensare le spese di giudizio in sede di opposizione, a fronte della mancata opposizione della Difesa Erariale, si dovesse pervenire al medesimo risultato, con riguardo al giudizio di opposizione, in virtù della novità della questione trattata, che solo
con l’ordinanza n. 3606/2024 avrebbe trovato, un sicuro orientamento giurisprudenziale; principio che andava applicato anche con riguardo alle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, attesi “la particolare natura delle questioni giuridiche trattate e l’esito della presente procedura” (doc. 5).
Questo difensore ovviamente procedeva ad interporre altro ricorso per cassazione avverso la citata decisione, sopportandone, per l’ennesima volta, i costi (€ 423,00 per contributi unificati ed anticipazioni forfettarie), reputandola contraria al diritto per varie ragioni:
* è la stessa ordinanza della Suprema Corte n. 3606/2024 ad escludere che i suoi principi costituiscano un mutamento giurisprudenziale, precisando, infatti, che derivino da una corretta interpretazione testuale e sistematica dell’art. 106-bis, T.U. Spese di Giustizia, norma che si applica esclusivamente al compenso professionale “penale” del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato o del difensore di ufficio per effetto del rinvio operato dagli articoli 116 e 117 alle stesse regole liquidatorie del compenso previste in materia di “gratuito patrocinio (art. 82, D.P.R. n. 115/2002);
- la medesima ordinanza della Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 3606/2024 smentiva il carattere di novità del medesimo arresto, nella misura in cui, decidendo nel merito, applicava in pieno il principio di soccombenza, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali relative sia al giudizio di opposizione che a quello di legittimità (ordinanza Cass. Civ., Sez. II, n. 3606/2024, in motivazione, punti 6 e 7 e dispositivo), non rinvenendo, con tutta evidenza, alcuno dei presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., neppure le altre “gravi ed inderogabili ragioni” indicate dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018;
- questo difensore nell’anno 2023 “subiva” un ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Giustizia (RG. n. 24995/2023 Cassazione Civile, Sez. II) avverso un’ordinanza decisoria di un Tribunale che, in accoglimento della propria opposizione, quale difensore di ufficio in un procedimento penale presupposto, gli aveva liquidato il compenso professionale (civile) relativo al tentativo di recupero del credito ex art. 116, D.P.R. n. 115/2002, in misura piena e non decurtata di un terzo, ai sensi dell’art. 106-bis, T.U. Spese di Giustizia; decisione che il Dicastero impugnante riteneva erroneamente essere non conforme a diritto; nell’ambito del predetto ricorso RG. n. 24995/2023, il Consigliere delegato della Cassazione Civile, Sez. II, formulava in data 26.04.2024 proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., ritenendo il ricorso della Difesa Erariale inammissibile e/o manifestamente infondato, richiamando proprio l’ordinanza della medesima Sezione n. 3606/2024 (doc. 6) e, successivamente, stante la mancata richiesta di decisione della parte ricorrente, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, emetteva in data 11.06.2024 decreto di estinzione del giudizio, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali (doc. 7); provvedimenti, tra l’altro, espressamente citati nel ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del 25.06.2024, nonchè prodotti in copia informatica in sede di deposito del ricorso medesimo; pure la citata proposta di proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., intervenuta dopo la pubblicazione della rammentata ordinanza n. 3606/2024, ma a fronte di un ricorso per cassazione proposto nel 2023, nonché il successivo decreto di estinzione per rinuncia implicita al ricorso, in relazione al quale non è scontata, ma discrezionale la condanna alle spese (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 22.12.2025, n. 33674, Rv. 677202 – 01), rappresentano ulteriore prova della circostanza che il richiamato arresto non rappresenti affatto “un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, bensì un mero corollario dei principi già declamati dalla Suprema Corte molti anni prima, laddove, tanto in sede penale, che in sede civile aveva distinto il compenso penale del difensore di ufficio a fronte dell’attività svolta nel procedimento presupposto in favore dell’assistito, di natura “retributiva”, da quello civile parimenti spettante al professionista, per l’attività di recupero infruttuoso del credito impostogli dall’art. 116, T.U. Spese di Giustizia quale condicio sine qua non del compenso, avente natura di “rimborso” [in sede penale, ex plurimis: (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 6.07.2009, n. 27473, Tacchio e altro, Rv. 244501 – 01; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 14.01.2008, n. 1630, Gritti, Rv. 238255 – 01; Cass. Pen., Sez. III, sentenza 11.10.2007, n. 37406, Federico, Rv. 237895 – 01; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 8.10.2007, n. 36921, Carrozzini e altro, Rv. 237236 – 01; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 7.06.2007, n. 28117, non massimata; Cass. Pen., Sez. IV, 9.07.2007, n. 26460, Carrozzini, Rv. 236942 – 01; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 26.05.2006, n° 18731, Gritti, Rv. 236942 – 01; in sede civile, ex multis: Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 7.01.2022, n. 278, non massimata; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 28.05.2021, n. 15006, in motivazione, punto 2, pag. 5, righi 13-31 e pag. 1-21, Rv. 661355 – 01; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 10.09.2019, n. 22579, Rv. 655220 – 01; Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 19.12.2017, n. 30484, Rv. 647174-01; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza 13.09.2012, n. 15394, non massimata; Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 20.12.2011, n. 27854, Rv. 620470 – 01; Cass. Civ., Sez. II, sentenza 17.11.2011, n. 24104, Rv. 620032 – 01);
- anche a voler ritenere (per assurdo e per astratto) che l’ordinanza della Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 3606/2024 rappresenti un precedente innovativo, a livello ermeneutico, in materia di liquidazione del compenso professionale del difensore di ufficio, ciò non integrerebbe affatto il requisito avuto di mira dall’art. 92, comma 2, c.p.c., a mente del quale, infatti, non risulta sufficiente che la questione sia “nuova”, richiedendo, invece, la rammentata norma, il carattere “assoluto” della novità della questione, da valutarsi al momento della decisione sull’istanza di liquidazione del compenso professionale richiesto, con la conseguenza che detto carattere non poteva rinvenirsi nel precedente in questione, con riguardo al caso di specie, laddove il decreto di liquidazione veniva emesso dalla Corte di Appello in data 5.06.2024 e depositato in data 6.06.2026, ossia quattro mesi dopo la pubblicazione dell’ordinanza della Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 3606/2024, avvenuta in data 8.02.2024, che, peraltro, veniva pure massimata (Rv. 670001-01);
- censurabile è, infine, la motivazione del Giudice del Rinvio nella misura in cui si affida ad una formula di mero stile (“la particolare natura delle questioni giuridiche trattate”) per giustificare la compensazione totale delle spese del grado, atteso che rientra a pieno titolo nel novero delle formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine (quali “la particolarità della fattispecie”, “le peculiarità della vicenda”, “la natura della decisione” et similia) inidonee a consentire il necessario controllo di legittimità (ex multis: Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 19.01.2024, n. 2096, non massimata; Cass. Civ., Sez. VI-3, ordinanza 3.07.2019, n. 17816, Rv. 654447-01; Cass. Civ. Sez. VI-5, ordinanza 14.7.2016, n. 14411, Rv. 640558-01; Cass. Civ. Sez. VI-5, ordinanza 25.09.2017, n. 22310, Rv. 645998-01).
Nella speranza che pure questo ennesimo ricorso venga accolto (quanto meno perché si fonda, in buona parte, anche sui principi declamati dalla citata ordinanza della Cassazione Civile, Sez. II, 26.06.2026, n. 22043) e magari deciso nel merito, al fine di evitare a questo difensore l’onere di incardinare un ulteriore giudizio di rinvio, lo scrivente intende chiosare con alcune brevi considerazioni.
L’Italia è l’unico Paese europeo che fa gravare sul difensore di ufficio – dopo aver esercitato il suo munus nel procedimento penale presupposto “in favore” dell’assistito – l’ulteriore onere di procedere al tentativo di recupero del proprio credito “contro” il medesimo assistito.
Detta attività, a volte anche più gravosa rispetto a quella effettuata in sede penale, comporta per lo Stato (id est, in definitiva, per tutti noi) un onere economico a volte superiore al doppio od al triplo rispetto al pagamento del compenso penale.
Non solo.
Trattandosi di attività non regolata normativamente, ma lasciata di fatto ad una disciplina di matrice quasi esclusivamente giurisprudenziale, se non proprio “pretoria”, la mancata (totale o parziale) liquidazione del compenso professionale del difensore di ufficio concernente il “vano e non pretestuoso” tentativo di recupero del credito, imposto dall’art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, genera molto contenzioso sia in seno alle Corti di merito, che in sede di giudizio di legittimità, imponendo, da un lato, in capo al professionista esborsi di ammontare a volte non trascurabile quanto alle spese vive (si pensi al “doppio contributo unificato” da versare per il ricorso per cassazione) e comportando, dall’altro lato, dei costi spropositati per l’Erario in ipotesi di sua soccombenza (a volte superiori anche al decuplo del compenso professionale relativo alla difesa penale).
A non voler considerare che sia l’attività di recupero del credito professionale ex art. 116, T.U. spese di Giustizia (che presuppone, peraltro, la conoscenza delle regole civilistiche del recupero del credito tutt’altro che scontate in capo ad un penalista), sia il giudizio di opposizione, che gli eventuali ricorsi per cassazione e giudizi di rinvio, postergano di diversi anni il materiale pagamento del compenso del professionista.
Tutto ciò scoraggia un gran numero di avvocati dall’intraprendere i corsi finalizzati all’inserimento nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio (oggi tenuto dal C.N.F.) ed a lungo andare porta alla cancellazione da detto elenco di diverse migliaia di professionisti.
Chi scrive auspica da anni che il legislatore addivenga ad una riforma della liquidazione del compenso dei difensori di ufficio in linea con quanto già previsto generalmente negli ordinamenti dei Paesi civili, democratici e liberali.
In Italia per raggiungere ciò risulterebbe sufficiente abrogare gli artt. 116 e 117, D.P.R. n. 115/2002 ed estendere a tutte le difese di ufficio il disposto dell’art. 118, D.P.R. n. 115/2002 (oggi relegato alla difesa di ufficio del minorenne), in modo tale che il difensore di ufficio venga retribuito direttamente dallo Stato alla fine della fase o del grado del giudizio presupposto (art. 118, comma 1, T.U. Spese di Giustizia) e l’Erario recuperi il relativo ammontare nei confronti del soggetto che non dimostri di possedere i requisiti ai fini dell’ottenimento del patrocinio a spese dello Stato entro il termine di giorni 30 dalla notifica del decreto di liquidazione (art. 118, comma 2, T.U. Spese di Giustizia) ovvero qualora i limiti di reddito risultino superati, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o degli accertamenti finanziari (art. 118, comma 3, T.U. Spese di Giustizia).
Diversamente lo Stato dimostrerebbe di voler confidare sulla “legge dei grandi numeri”, ossia sulla circostanza che la maggioranza dei difensori di ufficio di fatto rinunci a far valere i propri diritti, rischiando però di vedere, col tempo, assottigliarsi il numero dei professionisti disposti a difendere coloro che, per qualsiasi ragione, risultino privi di un difensore in un procedimento in cui è previsto l’obbligo della difesa tecnica.
