La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 15467/2026 ha ricordato che il difensore che, in accoglimento di una propria istanza, ha ottenuto la sospensione o il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto ad essere avvisato della data della nuova udienza nel solo caso in cui la stessa non sia stata già stabilita con l’ordinanza di rinvio, posto che, in caso contrario, l’avviso è validamente recepito, in forma orale, dal difensore previamente designato in sua sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che del collega sostituito esercita i diritti ed assume i doveri.
Osserva, infatti, la cassazione non ignara della presenza di un orientamento giurisprudenziale, avente segno diverso rispetto a quello ora preferito, secondo il quale la notificazione del provvedimento di rinvio della trattazione del processo, anche in presenza del difensore dell’imputato nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., é dovuta nel caso in cui risulti che il difensore sia rimasto assente per assoluta impossibilità a comparire derivante da un legittimo impedimento (Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 marzo 2025, n. 10968, rv 287652; analogamente Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2022, n. 15470, rv 283223), che l’articolazione della normativa ora pertinente fa, invece, motivatamente propendere per la tesi opposta.
Va, infatti, premesso come l’art. 420-ter cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che, ove risulti che la assenza dell’imputato ad una udienza sia dovuta, fra l’altro, ad un suo legittimo impedimento, “il giudice, anche d’ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato“; ai sensi del successivo comma 5 è stabilito che il giudice provveda in conformità del citato comma 1 anche nel caso in cui risulti che l’assenza in udienza del difensore dell’imputato sia dovuta a legittimo impedimento, purché questo sia stato prontamente comunicato; tuttavia il secondo periodo della disposizione citata prevede che quanto stabilito dal primo periodo non si applichi sia nel caso in cui l’imputato sia assistito da due difensori, ove l’impedimento riguardi uno solo di costoro, ovvero nel caso in cui il difensore impedito abbia nominato un sostituto
Ciò posto si osserva che la citata normativa va interpretata sistematicamente con quanto stabilito dall’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; norma questa che dispone che, quando è richiesta la presenza del difensore (cosa che, evidentemente, ricorre nel caso della celebrazione del processo di primo grado) e questi non è comparso, il giudice provvede a designare “come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile, per il quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 102”, norma quest’ultima che, al comma 2, prevede che il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore.
Deve, pertanto, convenirsi con quanto stabilito dal Tribunale di Prato, nel senso che l’avvenuta nomina del difensore sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. solleva, con riferimento al caso che ora interessa, il giudice del dibattimento dall’onere di notificazione della ordinanza contenente la data di rinvio della celebrazione del processo al difensore assente, essendo stato di ciò informato – in ossequio al diritto in tale senso a lui spettante – il difensore sostituto.
Siffatto onere, evidentemente, sarà, invece, nuovamente gravante sull’Ufficio giudiziario laddove (ma solo laddove) il giudice si sia limitato a rinviare il processo a nuovo ruolo, senza che sia stata individuata nel provvedimento con il quale è stata procrastinata la celebrazione del giudizio la data di differimento della udienza (in tale senso, infatti: Corte di cassazione Sezione III penale, 15 luglio 2015, n. 30466, rv 264159; Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 dicembre 2013, n. 51427, rv 258065).
Né, è bene chiarire, tale interpretazione si pone in contrasto con quanto dianzi riportato nell’illustrare il contenuto dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., posto che la norma ora citata disciplina non il regime della notificazione dell’ordinanza con la quale è stata disposta la fissazione della nuova udienza ma il regime della scansione temporale della celebrazione dei processi in caso di assenza del difensore del prevenuto.
Vuole, in altre parole, intendersi che la espressione “tale disposizione (cioè il precedente comma 1) non si applica (…) quando il difensore impedito ha designato un sostituto” nel senso che in caso di designazione di un sostituto da parte del difensore dell’imputato (cosa che effettivamente si è verificata nella presente occasione, atteso che, ai sensi del mentovato art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il sostituto del difensore del T. è stato designato dal giudice di prima istanza) il processo può (anzi deve) essere celebrato sebbene il difensore in precedenza investito della rappresentanza e difesa dell’imputato si trovi impedito a presenziare alla udienza; mentre, in assenza di designazione del sostituto da parte del ricordato difensore, quindi nel caso in cui il sostituto sia stato designato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da giudice procedente, il processo deve essere bensì rinviato, ma non per questo deve essere anche eseguita la notificazione al difensore impedito della ordinanza contenente la indicazione della data della udienza di rinvio, essendo stato informato di tale notizia il sostituto nel predetto modo designato.
Si precisa per completezza – e per evidenziare che il sistema non presenta contraddittorietà ma semplicemente un diverso trattamento di situazioni fra loro differenti – che la notificazione della ordinanza contenente la indicazione della data del differimento deve essere, invece, eseguita, secondo quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti dell’imputato che non abbia potuto, non per sua volontà, presenziare alla udienza non potendo, ovviamente, operare, diversamente che per il difensore, in relazione alla posizione di costui alcuna ipotesi di sostituzione soggettiva.
Massime precedenti Conformi: N. 51427 del 2013 Rv. 258065-01, N. 20863 del 2011 Rv. 250451-01, N. 36643 del 2008 Rv. 241721-01, N. 30466 del 2015 Rv. 264159-01
Massime precedenti Difformi: N. 10968 del 2025 Rv. 287652-01, N. 15470 del 2022 Rv. 283223- 01 Massime precedenti Vedi: N. 28523 del 2010 Rv. 247899-01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8285 del 2006 Rv. 232906-01

Buongiorno,
la sopra riportata sentenza della Cassazione penale sezione 3 numero 15467/2026 mi ha ingenerato delle perplessità nel passaggio in cui la Corte, a pag. 5 ultimo cpv. , sembra assimilare la nomina di un sostituto ex art. 97 IV c. da parte del giudice alla designazione espressa dal difensore impedito, così neutralizzando la disposizione del V comma dell’art. 420 ter cpp rispetto al necessario rinvio per legittimo impedimento.
Ritengo che nell’inciso “…(cosa che effettivamente si è verificata …” sia stato omesso per errore un non dopo l’avverbio effettivamente.
Ho verificato la sentenza su Italgiure e l’errore non è Vostro…
Vi ringrazio infinitamente per il prezioso lavoro quotidiano che svolgete.
Un cordiale saluto
Avv. Andrea Spartà
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Grazie della segnalazione e dell’apprezzamento.
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