Accesso alla giustizia riparativa: non serve il consenso della vittima, ben potendo il programma svolgersi con la cd. vittima surrogata (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza 19393/2026, in tema di giustizia riparativa, ha sottolineato che il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. vittima surrogata, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede.

In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che l’unica circostanza ostativa prevista dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. è la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti e che l’obiettivo perseguito dal legislatore di responsabilizzazione dell’autore del reato ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede.

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