Siamo al tribunale di Roma e il provvedimento del Gip che pur in presenza di opposizione, dispone d’ufficio, “inaudita altera parte”, la revoca di un decreto di archiviazione in precedenza adottato è stato esaminato dalla cassazione sezione 4 con la sentenza numero 17098/2026.
L’esito finale lo scoprirete alla fine del post e parafrasando Gadda si potrebbe dire “Quer pasticciaccio brutto di piazzale Clodio”.
Fatto:
Il provvedimento impugnato è stato assunto nell’ambito del procedimento penale, inizialmente contro ignoti e poi iscritto a carico degli odierni ricorrenti, che ebbe a scaturire dalla denuncia-quercia presentata da F.G.i, avente a oggetto il decesso del proprio padre mentre era ricoverato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, e volta a sollecitare l’individuazione di eventuali condotte colpose ascrivibili al personale sanitario che ebbe in cura il proprio genitore, delle quali si prospettava la rilevanza causale nella determinazione del decesso del paziente.
Il P.M. – sulla base dei rilievi espressi nella C.T.P.M. – formulava richiesta di archiviazione e il G.I.P., ritenendo adeguatamente motivata e condivisibile la richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione del procedimento, con decreto emesso de piano in data 14/10/2024. Successivamente, in data 01/10/2025, il difensore della persona offesa trasmetteva a mezzo p.e.c., indirizzata alla Cancelleria del G.I.P., una richiesta di informazioni in merito allo stato dei procedimento penale, evidenziando che era stata presentata opposizione all’archiviazione.
A seguito di tale richiesta di chiarimenti, in data 28/10/2025 il G.I.P., con il provvedimento in epigrafe, disponeva, inaudita altera parte, la revoca del decreto di archiviazione precedentemente emesso giacché, a seguito di accertamenti – così si legge nel provvedimento – era stato «verificato che era stato presentato valido atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, da parte della p. o., a seguito di avviso ex art. 408 cod. proc. pen. (a nulla rilevando disguidi del sistema telematico)’ e “il decreto di archiviazione è stato emesso il 21/10/24 senza prendere in considerazione l’opposizione presentata il precedente 20/05/24”. Come si legge sempre nel provvedimento il G.I.P. “revoca il decreto di archiviazione e dispone la restituzione del proc. al PM. perché, alla luce dell’opposizione, confermi o meno la richiesta di archiviazione”.
Il P.M. provvedeva poi a confermare la richiesta di archiviazione precedentemente emessa e il G.I.P. fissava udienza in camera di consiglio a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, gli indagati.
Decisione:
La Cassazione chiarisce subito che sussiste la dedotta abnormità del provvedimento impugnato.
Avverso il decreto di archiviazione adottato de plano, pur in presenza di una opposizione, il sistema processuale prevede il rimedio di cui all’articolo 410-bis cod. proc. pen., norma che prevede che: “ 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 408 e al comma 1-bis dell’articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3- bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l’atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1. L’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’articolo 127, comma 5.
Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza.
Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento.
Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall’articolo 616, comma 1”.
Sussistendo i presupposti, inoltre, il G.I.P. può autorizzare la riapertura delle indagini ai sensi dell’articolo 414 cod. proc. pen. (norma secondo cui: “Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.
Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335. 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili”.
Non v’è, invece, alcuna disposizione processuale che consenta al G.I.P. di revocare in autonomia un decreto di archiviazione.
Valgono ancora, pur in presenza di un sistema processuale mutato nel frattempo per effetto della introduzione dell’articolo 410-bis cod. proc. pen. (vigente dal 3 agosto 2017) le considerazioni presenti all’interno della motivazione della sentenza Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001 – 01 nella parte in cui si legge che: «…il provvedimento di archiviazione è connotato da una sua pur relativa stabilità e (che) la riapertura delle indagini è subordinata alle condizioni previste dall’art. 414 cod. proc. pen.; e dato che il potere di esercitare l’azione penale, una volta consumato, può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito, non può trovare giustificazione, nell’attuale sistema processuale penale, alcun provvedimento di revoca del decreto di archiviazione.
Si è infine aggiunto essere estraneo all’ordinamento processuale un potere di autocorrezione o integrazione dei provvedimenti non di natura meramente ordinatoria che, una volta emessi, siano passibili di impugnazione o di correzione degli errori materiali, secondo procedure disciplinate dal codice…».
Definitivamente superato risulta da tempo un primo e diverso orientamento ermeneutico espresso dalle sentenze Sez. 6, n. 41994/2004, Rv.230180 e Sez. 5, n. 45161/2010, Rv. 249124 secondo cui la revoca del decreto di archiviazione non costituirebbe un provvedimento abnorme: sia perché il decreto di archiviazione è senza dubbio revocato nell’ipotesi di riapertura delle indagini (prevista dall’art. 414 cod. proc. pen.); sia perché, in via generale, il giudice ha la possibilità di rinnovare l’atto affetto da nullità, prevista dall’art. 185 cod. proc. pen., comma 2, non ostando a ciò sia la regressione del procedimento, laddove non sia diversamente stabilito (art. 185 cod. proc. pen., comma 3).
In particolare, si sostiene che, avendo il G.I.P. il potere di riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen., tale potere implicherebbe logicamente il potere di rimuovere gli effetti preclusivi del precedente decreto di archiviazione. Né, secondo l’orientamento in esame, sussisterebbe una abnormità funzionale, non verificandosi alcuna stasi procedimentale.
Quell’orientamento fu già superato da plurime pronunce (Sez. 4, n. 26876 del 13/06/2006, Nuti, Rv. 234813 – 01; Sez. 5, n. 35920 del 05/07/2010, Pirracchio, Rv. 248414 – 01; Sez. 4, n. 11854 del 05/03/2010, Salmi, Rv. 246543 – 01; Sez. 6, n. 41393 del 09/10/2012, Carbonara, Rv. 253739 – 01; Sez. 2, n. 21806 del 07/02/2014, Pannilunghi, Rv. 259569 – 01; Sez. 6, n. 14538 del 18/03/2015, Domenici, Rv. 263114 – 01; Sez. 5, n. 32676 del 11/03/2015, Tarquinio, Rv. 264348 – 01; Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001 – 01; Sez. 4, n. 33691 del 05/07/2016. Biasiolo, Rv. 267485 – 01; Sez. 2, n. 6047 del 28/01/2016, PM c. ignoti, Rv. 266197 – 01), che, con dicta sovrapponibili, si orientarono per il diverso avviso che la nullità dell’ordinanza di revoca del decreto di archiviazione può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione e che la revoca stessa è estranea al sistema processuale, con la conseguente abnormità del provvedimento che la disponga.
E nello stesso solco ermeneutico, cui la cassazione intende aderire, più recentemente è stato affermato che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari revochi, su richiesta del pubblico ministero, il decreto di archiviazione per omessa precedente notificazione della richiesta stessa alla persona offesa, atteso che i rimedi esperibili avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 cod. proc. pen., l’opposizione della persona offesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché il reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen. per omesso avviso della richiesta (Sez. 2, n. 37853 del 26/11/2020, Risso Rv. 280508 – 01).
Precedentemente, sullo stesso tema, si era già affermato che è abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., a seguito della sopravvenuta trasmissione da parte del P.M. dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso “de plano” (Sez. 2, n. 21806 del 07/02/2014, Pannilunghi, Rv. 259569-01).
In motivazione, quest’ultima pronuncia, precisa che: «Si è, infatti, in particolare, chiarito, anche per giustificare la diversa conclusione rispetto all’indirizzo che, invece, ha escluso l’abnormità genetica sulla base del fatto che il potere del G.I.P.. di riapertura delle indagini implicherebbe logicamente il potere di rimuovere gli effetti preclusivi del precedente decreto di archiviazione, tanto più ove affetto da nullità (Sez. 6, n. 41994 del 28/09/2004, Scopece, Rv. 230180 e Sez. 5, n. 45161 del 28/09/2010, Becquet e altro, Rv. 249124), che il provvedimento di archiviazione è connotato da una sua pur relativa stabilità e che la riapertura delle indagini è subordinata alle condizioni previste dall’art. 414 cod. proc. pen.; e dato che il potere di esercitare l’azione penale, una volta consumato, può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito, non può trovare giustificazione, nell’attuale sistema processuale penale, alcun provvedimento di revoca del decreto di archiviazione.
Si è infine aggiunto essere estraneo all’ordinamento processuale un potere di autocorrezione o integrazione dei provvedimenti non di natura meramente ordinatoria che, una volta emessi, siano passibili di impugnazione o di correzione degli errori materiali, secondo procedure disciplinate dal codice, principio, questo, da ultimo ribadito, in tema di abnormità della sentenza di proscioglimento dopo l’emissione del decreto penale, dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910».
Nella sentenza n. 21243 del 25/03/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiaramente affermato che «in genere, salvi i casi di impugnazione ordinari o straordinari, non è revocabile dallo stesso giudice che l’abbia emessa ogni decisione sul merito dell’azione penale (non importa se avente natura di sentenza o di decreto o di decreto), con la limitata e ben giustificabile eccezione rappresentata dalla revoca dello sentenza di non luogo a procedere (art. 434 cod. proc. pen.)».
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta la conclusione che il G.I.P. di Roma non poteva disporre d’ufficio la revoca dell’archiviazione per essersi solo dopo avere adottato il precedente provvedimento richiestogli dal PM che c’era stata l’opposizione della persona offesa.
Ciò perché i rimedi esperibili avverso il provvedimento di archiviazione sono esclusivamente la riapertura delle indagini ex ari. 414 cod. proc. pen. su istaura del P.M e il reclamo dalla persona offesa ex ari. 410 bis cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità (vedasi la già richiamata Sez. 2, n. 21806 del 07/02/2014, Pannilunghi, Rv. 259569 – 01) ha condivisibilmente precisato che la caratterizzazione strutturale e funzionale dell’istituto dell’archiviazione verrebbe poi meno se fosse consentito al giudice che ha adottato il decreto di caducarlo, per qualunque ragione, che solleciti il riesame dall’adottata statuizione.
Riconoscere un simile potere implicherebbe sradicare i cardini del sistema accusatorio in quanto il sistema processuale vigente è stato voluto secondo una precisa e rigida distinzione dei ruoli di ogni soggetto che vi partecipa e preclude al giudice qualsiasi potere di impulso dell’azione penale, espressamente riservato alla pubblica accusa, anche nel procedimento di archiviazione.
Non trova, quindi, giustificazione un provvedimento di revoca del decreto di archiviazione, dato che il potere di esercitare l’azione penale si è già consumato e può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito.
Gli atti vanno pertanto ritrasmessi al Tribunale di Roma, giudice del rinvio che verificherà il momento in cui le persone offese sono venute a conoscenza del decreto di archiviazione e la conseguente sussistenza o meno, tuttora, dei termini di esperibilità del rimedio ex art. 410-bis cod. proc. pen.
Sussisteranno i termini per provare a rimediare ar pasticciaccio?
