Sezioni Unite confermano la sospensione dell’avvocato che ha chiesto compensi all’assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Redazione)

Two men exchanging money across an office desk in a legal setting

La Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza numero 21264/2026 (allegata al post) si sono soffermate sulle garanzie difensive nel procedimento disciplinare forense, in particolare sulla mancata audizione personale dell’incolpato nella fase istruttoria preliminare.

La vicenda scaturisce da un procedimento disciplinare con il quale “il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro ha irrogato, a carico del la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di otto mesi, in relazione al seguente capo di incolpazione:

Per aver violato gli artt. 9 e 27 co. 1, 2 e 6, ed art. 29 co. 8 del Codice deontologico Forense vigente all’epoca dei fatti, perché: 1) ha richiesto il pagamento di compensi nonostante l’ammissione della cliente/esponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; 2) ha richiesto il pagamento di detti compensi, chiedendo che gli stessi venissero pagati in favore dei suoi due figli, seppure gli stessi non avessero mai svolto attività difensiva in favore dell’esponente; 3) ha omesso di informare la cliente circa le conseguenze dell’accordo transattivo sottoscritto e la perdita del beneficio economico»; «Fatti risalenti al mese di dicembre 2018 e gennaio 2019”.

Decisione:

Osserva il Collegio come, secondo il disposto della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, comprensiva delle norme sul procedimento disciplinare), in relazione alla fase istruttoria pre-dibattimentale concernente il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, è fatto obbligo all’autorità procedente di provvedere alla comunicazione dell’avvio dell’istruttoria all’incolpato, con l’invito a formulare per iscritto le proprie osservazioni (art. 58, comma secondo), rimettendo quindi la scelta di disporne o meno l’audizione personale alla discrezionalità del consigliere istruttore nominato dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina, in qualità di responsabile della fase in questione; in tale contesto, l’indispensabilità dell’audizione dell’incolpato non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l’incolpato diritto di sottoporsi all’esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e).

La stessa applicabilità delle norme del codice di procedura penale è inoltre prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n).

Dev’essere pertanto disattesa la censura in esame, nella parte in cui deduce che la mancata audizione dell’incolpato nella fase preliminare comportasse la nullità del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell’Ordine, dovendo escludersi la possibilità di estendere alla già menzionata fase preliminare le prescrizioni e le garanzie previste per quella dibattimentale, tenuto altresì conto che il diritto di difesa dell’incolpato, già tutelato dal riconoscimento delle più ampie garanzie nella fase che si apre con la citazione a giudizio, è comunque salvaguardato, in quella precedente, dalla previsione della facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni, a norma dell’art. 58, comma secondo della legge n. 247/2012 cit. (cfr., sul punto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 13167 del 17/05/2021, in motivazione).

L’esclusione di alcun diritto dell’incolpato ad essere personalmente ascoltato nel corso della fase preliminare al dibattimento disciplinare (e la conseguente esclusione di alcuna nullità del procedimento in relazione al mancato ascolto dell’incolpato in questa fase), vale ad assorbire la rilevanza della seconda parte della doglianza in esame, volta a censurare le ritenuta sussistenza, nel caso di specie, di un assoluto impedimento dell’incolpato a presenziare alla propria (disposta) audizione in sede istruttoria.

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