La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza 23227 depositata il 24 giugno 2026 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità della “grave situazione locale” prevista dall’articolo 45 cpp, in caso di diramazione di nota congiunta a firma del presidente del tribunale di Milano e del presidente dell’ufficio gip/gup subito dopo una sentenza di un giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Milano.
Secondo il ricorrente, nella nota redatta e diffusa: “sulla base della sola lettura del dispositivo delle sentenze rese nei riti alternativi, si è dato atto del riconoscimento della sussistenza dei reati di associazione di stampo mafioso, associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, di numerosi reati fine, nonché dell’accertamento dell’esercizio di una capacità intimidatoria determinante condizioni di assoggettamento e di omertà della collettività e l’ingerenza nella realtà economica locale.
La nota, ad avviso del ricorrente, non limitata alla sola indicazione dei reati per i quali era intervenuta condanna, costituisce un’anticipazione del contenuto delle motivazioni delle sentenze, non ancora depositate, ed è tale da poter condizionare l’imparzialità del Collegio che dovrà procedere alla trattazione del rito ordinario, essendo direttamente riconducibile al Presidente del Tribunale”.
La Suprema Corte osserva che l’art. 45 cod. proc. pen., come noto, legittima la richiesta di rimessione del processo “quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto”.
La Cassazione ha più volte delineato i caratteri dell’istituto invocato dall’istante, osservando che la “grave situazione locale”, prevista dall’art. 45 cod. proc. pen., che è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso, o per la libera determinazione delle parti, eliminabile esclusivamente con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria (tra le più recenti, Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026, B., Rv. 289322 – 01).
La stessa pronuncia citata dalla difesa nella propria istanza (Sez. 4, n. 14718 del 27/03/2024, non massimata), ribadisce che lo spostamento del processo ad altra sede costituisce presidio di garanzia della terzietà del giudice (sotto il profilo della imparzialità del suo giudizio), della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (pubblico ministero, difensore, imputato, testi, periti e simili, secondo Cass. Sez. 1, n. 5723 del 1994) e della inviolabilità del diritto di difesa (Cass. Sez. 1, n. 926 del 1990; Cass. Sez. 1, n. 3402 del 1994; Corte cost. sent. n. 168 del 2006) quando possano essere pregiudicate da motivi che non riguardano il giudice come persona fisica (provvedendo in tal senso l’istituto dell’incompatibilità e i rimedi dell’astensione e della ricusazione) ma l’intero ufficio giudiziario al quale appartiene (Cass. Sez. 1, n. 5682 del 1997).
È strumento processuale che tutela l’imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo dal rischio concreto, effettivo, non opinabile e di incontrovertibile attualità di essere inquinato da fattori esterni all’ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Cass. Sez. 1, n. 52976 del 2014); la sua applicazione è saldamente ancorata ai presupposti di fatto che possono menomare tale serenità, la cui espressa previsione esclude ogni possibile applicazione discrezionale».
L’istituto, dunque, ha chiaramente natura eccezionale, perché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, con la conseguenza che le norme che ne disciplinano l’applicazione devono essere interpretate in senso rigoroso e restrittivo (sul punto Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278 – 01).
Con specifico riferimento alla posizione del pubblico ministero e alle condotte eventualmente riconducibili allo stesso, è stato inoltre osservato che i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del pubblico ministero e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell’ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale (Sez. 6, Ordinanza n. 15741 del 28/03/2013, Conte, Rv. 255844 – 01).
Ebbene, nessuna delle circostanze dedotte dall’istante integra i presupposti richiesti dall’art. 45 cod. proc. pen. e, più in generale, non è ravvisabile alcuna forma di “pregiudizio” da parte dell’organo decidente, neanche in termini di mero sospetto.
La nota informativa emessa dal Dirigente dell’Ufficio milanese all’esito della definizione dei riti alternativi dei coimputati – che, come documentato dalla parte civile, risponde tra l’altro ad un preciso protocollo siglato dal Tribunale Ordinario e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Milano – non contiene alcuna informazione ulteriore che non fosse già pacificamente desumibile dal dispositivo della decisione.
La capacità di intimidazione promanante dal vincolo associativo di stampo mafioso, la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, l’assunzione o il controllo di attività economiche, la costituzione di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, la commissione di reati in materia di armi ed altro sono tutti tratti desumibili dal mero riconoscimento, in capo ad alcuni degli imputati giudicati in primo grado, dei reati e delle circostanze aggravanti oggetto di contestazione.
Erra dunque l’istante nel ritenere che la nota diramata sia andata oltre la mera comunicazione di quello che era stato l’esito, in primo grado, dei processi definiti con riti alternativi.
E ciò a prescindere dalla doverosa considerazione secondo cui il Presidente del Tribunale, diversamente da quanto opina l’istante, non è comunque titolare di alcun potere gerarchico in ordine all’esercizio della giurisdizione da parte dei giudici che saranno chiamati a celebrare il processo con rito ordinario.
Quanto agli articoli di stampa e all’atteggiamento asseritamente ostile da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (quest’ultimo solo presunto dall’istante), gli stessi non hanno la minima incidenza sulla condizione di imparzialità dell’Ufficio giudicante o sul sereno ed ordinato svolgimento del processo e sulla libertà di determinazione delle persone che vi partecipano.
L’istanza di rimessione, pertanto, si basa su presupposti che, oltre ad essere in parte erronei o indimostrati, si pongono totalmente al di fuori del novero di quelli previsti dall’art. 45 cod. proc. pen. e deve conseguentemente essere dichiarata inammissibile.
