La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza 16363/2026, in tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive brevi, ha ricordato che l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non introduce alcuna decadenza per la proposizione dell’istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa, sicché il deposito della stessa oltre il termine di trenta giorni, previsto dalla disposizione appena indicata, comporta solo l’eventuale inizio dell’esecuzione, ma non preclude l’esame nel merito della richiesta.
Fatto:
Con il provvedimento sopra indicato, il Magistrato di sorveglianza (Sic! Il Magistrato di sorveglianza è incompetente funzionale, la competenza sarebbe stata del Tribunale) per i minorenni di Bari dichiarava inammissibile l’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione carceraria, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi dell’art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., perché depositata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione.
Decisione:
il rilievo, operabile d’ufficio, che il superamento del termine di trenta giorni, di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., pur comportando il ripristino dell’ordine di carcerazione già sospeso, non esime il Tribunale di sorveglianza dal compito di decidere sull’istanza di misura alternativa presentata, anche in data successiva alla scadenza del termine medesimo, senza che sia prevista dal codice di rito alcuna inammissibilità per il suo mancato rispetto.
Deve, pertanto, essere ribadito il principio già espresso da Sez. 1, n. 223 del 12/01/2000, Perris, Rv. 215959, secondo cui “il comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen., nel prevedere la sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentire all’interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda di misure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell’istanza, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene.
Ne consegue che, se l’interessato presenta la domanda oltre il termine, l’esecuzione avrà corso, ma l’istanza di affidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale (Fattispecie nella quale la S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio il decreto emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ex art.656, comma 5, cod. proc. pen., l’istanza di affidamento in prova “perché presentata oltre il trentesimo giorno dalla data di consegna del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione)”
