La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza 14390/2026 ha ribadito che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione al decreto penale con richiesta di ammissione all’oblazione, dichiara esecutivo il decreto opposto in ragione dell’impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato, privando quest’ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità.
Per costante orientamento di legittimità, è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di ammissione all’oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto dell’impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato, perché priva quest’ultimo della possibilità di rimettere in discussione la sua responsabilità nel contraddittorio delle parti.
Sul punto si veda Sez. 3, n. 31231 del 13/06/2019, Lambertini, Rv. 276554 – 01, la quale ha precisato che, ai sensi dell’art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l’imputato, con l’atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio. In senso conforme, ex plurimis, Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, Rv. 247844 – 01, la quale ha chiarito che «le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell’oblazione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione».
Parimenti, Sez. 1, n. 21855 del 21/04/2004, Foti, Rv. 228515 – 01, per cui la proposizione, da parte dell’imputato, di tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell’art. 461 cod. proc. pen., preclude la possibilità di dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, con la conseguente formazione del giudicato sull’imputazione ivi cristallizzata.
Sicché, la dichiarazione d’inammissibilità della domanda di oblazione presentata contestualmente all’opposizione non preclude il giudizio a quest’ultima conseguente, con revoca del decreto opposto, e l’eventuale ordine di esecuzione del decreto penale di condanna emesso in conseguenza della rilevata inammissibilità dell’oblazione integrerebbe un provvedimento abnorme.
Il principio di diritto è stato ulteriormente ribadito di recente anche da Sez. 1, n. 33851 del 04/06/2024, Versace, non mass., muovendo dal dettato normativo.
L’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., invero, prevede che il giudice se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del precedente comma 1, il quale, nell’ultima parte, prevede l’emissione del decreto di giudizio immediato nel caso di opposizione senza formulazione di alcuna richiesta.
Dal combinato disposto di dette norme deve quindi ritenersi che il rigetto della domanda di oblazione non comporti l’inammissibilità dell’opposizione e non consenta la dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna.
La Suprema Corte ha altresì precisato che a norma dell’art. 162-bis, quinto comma, cod. pen., la domanda di oblazione può essere riproposta fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, facoltà di cui l’imputato con la dichiarazione di esecutività del decreto penale viene privato. Ne consegue che il decreto penale per effetto dell’opposizione è ormai privo di una qualunque efficacia preclusiva, essendo destinato a essere revocato e sostituito da una nuova pronuncia giudiziale.
Orbene, il provvedimento oggetto di impugnazione, nel dichiarare esecutivo il decreto penale opposto all’esito della richiesta di oblazione, risulta emesso in violazione delle richiamate disposizioni di legge e caratterizzato da abnormità.
Al rigetto dell’oblazione sarebbe dovuta seguire l’emanazione del decreto di giudizio immediato e non l’adozione di un provvedimento – la declaratoria di esecutività del decreto penale – strutturalmente abnorme, per la carenza del relativo potere in capo al G.i.p., tale da pregiudicare diritti e facoltà dell’imputato connessi all’opposizione con richiesta di oblazione, in quanto esorbitante dagli sbocchi che l’ordinamento giuridico attribuisce al giudice all’esito dell’adozione di un decreto penale e della tempestiva opposizione da parte dell’imputato (per il modo di atteggiarsi dell’abnormità in generale e con particolare riferimento ai provvedimenti del G.i.p. si mutua in questa sede la sintesi di Sez. 4, n. 9225 del 27/01/2026, Maiorano, non mass. sul punto, operata in considerazione della sintesi ricostruttiva dall’istituto in oggetto elaborata da Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., non mass. sul punto, all’esito di un lungo e articolato processo di affinamento della giurisprudenza in materia).
