La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 21284/2026 sottolinea che la disciplina dell’art. 187 cod. strada consente agli operanti di sottoporre il conducente ad accertamenti tossicologici allorché sussistano elementi idonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti, non essendo richiesta, in tale fase, la prova dello stato di alterazione, ma soltanto la presenza di indici sintomatici apprezzabili secondo un criterio di ragionevolezza ex ante.
Nel caso esaminato, il giudice di merito ha escluso la sussistenza del “ragionevole motivo” idoneo a giustificare la richiesta degli operanti, valorizzando il carattere asseritamente congetturale degli elementi sintomatici rilevati nel prevenuto – quali l’agitazione, il tono elevato della voce e la dilatazione pupillare – ritenuti compatibili anche con uno stato di stress o di irritazione.
Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata incorre in vizio logico giuridico, in quanto muove da un’erronea sovrapposizione tra il piano probatorio, necessario per l’affermazione di responsabilità, e il diverso e più limitato livello indiziario richiesto per l’attivazione degli accertamenti ospedalieri.
Invero, la disciplina dell’art. 187 cod. strada consente agli operanti di sottoporre il conducente ad accertamenti tossicologici allorché sussistano elementi idonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti, non essendo richiesta, in tale fase, la prova dello stato di alterazione, ma soltanto la presenza di indici sintomatici apprezzabili secondo un criterio di ragionevolezza ex ante.
Il giudizio richiesto è, dunque, parametrato alla prospettiva dell’operatore di polizia, chiamato a valutare la situazione concreta sulla base degli elementi immediatamente percepibili, secondo un canone di plausibilità e non di certezza, analogo a quello che governa altre valutazioni urgenti di polizia giudiziaria (quali, ad esempio, quelle riconducibili all’arresto in flagranza; v., fra le tante, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, P.m. in proc. koraj, Rv. 265885 – 01).
In particolare, il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’ art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394 – 01; in motivazione è stata sottolineata la necessità per gli operatori di esplicitare quali siano gli elementi che lascino ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti; sulla stessa linea v. anche Sez. 4, n. 24291 del 25/06/2025, Lo, Rv. 288456 – 01 e Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Russo, Rv. 276363 – 01).
La motivazione del provvedimento impugnato risulta carente proprio sotto tale profilo, poiché, pur qualificando come congetturali gli elementi rilevati (fra cui, tra l’altro, la presenza di involucri vuoti di cellophane all’interno dell’autovettura), omette di indicare quali ulteriori e diversi indici, non meramente ipotetici, avrebbero dovuto essere acquisiti dagli operatori per integrare il requisito del “ragionevole motivo”, così risolvendosi in una valutazione apodittica e non verificabile.
Risulta, pertanto, evidente che il giudicante abbia errato nel richiedere, ai fini che qui rilevano, un livello di dimostrazione proprio della prova dello stato di alterazione, anziché limitarsi a verificare la sussistenza di elementi sintomatici tali da legittimare l’attivazione degli accertamenti, rispetto ai quali l’imputato ha opposto rifiuto.
Tale errore si traduce in un vizio di motivazione, sia sotto il profilo della manifesta illogicità, sia sotto quello della carenza argomentativa, avendo il giudice omesso di confrontarsi con la corretta regola di giudizio applicabile alla fattispecie.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio che si conformi ai principi esposti.
