Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12615/2026, 19 dicembre 2025, 3 aprile 2026, ha affermato, riguardo all’acquisizione di atti di indagine al fascicolo, che il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del PM, ovvero della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l’assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria.
Nella motivazione tale indirizzo è qualificato come assolutamente dominante e si cita come unica decisione contraria Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 24086/2024, 17 gennaio/18 giugno 2024, la quale a sua volta si è espressa in effetti nei termini che seguono.
Nel respingere il motivo di appello con cui la difesa aveva dedotto l’inutilizzabilità di detta informativa, la Corte territoriale, pur dando atto dell’incompletezza del verbale di udienza a cui era allegata l’informativa in questione – verbale di cui ha anche indicato in modo inesatto la data (18/02/2021, invece che 14/01/21) – e, dopo aver dedotto che dallo stesso era «possibile constatare» che fosse presente il difensore di fiducia dell’imputato e che si fosse tenuta la discussione delle parti, ha affermato che mancava «la verbalizzazione dell’eventuale opposizione da parte del difensore».
Tale esternazione non è idonea a configurare la situazione processuale contemplata dall’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., testualmente compendiata nella locuzione “le parti possono concordare l’acquisizione”, che evoca un meccanismo negoziale, attuabile unicamente mediante una positiva ed inequivoca manifestazione di consenso: attesa la natura eccezionale della norma, che costituisce deroga alle regole fondamentali in tema di acquisizione della prova ai fini del giudizio – in considerazione del principio generale per cui non sono acquisibili in dibattimento gli atti di indagine – deve escludersi la possibilità di una interpretazione estensiva, che omologhi il “non opporsi” al “concordare” (Sez. 1, n. 12881 del 11/02/2005, Rv. 231252). In sostanza, perché detta acquisizione possa essere validamente effettuata deve esservi un espresso consenso alla stessa, nulla significando un’asserita mancata opposizione da parte della difesa dell’imputato.
Preso atto del conflitto, si pensa che la superiorità numerica, quand’anche schiacciante, non sia affatto decisiva per degradare a mero accidente di percorso l’opinione minoritaria, contando piuttosto la qualità degli argomenti utilizzati a sostegno delle tesi contrapposte, e quelli sui quali poggia la decisione della quarta sezione penale appaiono decisamente migliori.
