Quando il PM ha provato l’accusa, l’imputato che voglia confutarla ha un onere di allegazione dei fatti a sé favorevoli per i quali sia applicabile il principio di vicinanza della prova (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13873/2026, 12 febbraio/16 aprile 2026, ha affermato, riguardo all’onere di allegazione da parte dell’imputato del fatto a lui favorevole e del principio di cosiddetta “vicinanza della prova”, che nell’ordinamento processuale penale, spetta all’imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. “vicinanza della prova”, acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva.

Dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), discende che non è costituzionalmente ammissibile pretendere che sia l’imputato a dover dimostrare la propria innocenza.

La responsabilità penale dell’imputato deve essere dimostrata – al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.) – sulla scorta delle prove legittimamente acquisite nel corso del giudizio; è coerente con tale quadro di principi l’affermazione per cui – nel corso del giudizio – l’onere probatorio incomba primariamente sull’organo requirente; primariamente, ma non esclusivamente: elementi utili a corroborare l’ipotesi d’accusa possono derivare anche dagli apporti probatori offerti da altre parti private, o acquisiti d’ufficio dal giudice, ex art. 507 cod. proc. pen. o, addirittura, dallo stesso imputato (posto che, una volta assunta una prova, il risultato probatorio che è possibile trarne non è certo condizionato dalla “provenienza” della fonte probatoria che ha introdotto il mezzo di prova).

Va poi evidenziato che l’ascrizione di un onere probatorio a carico del PM (si ripete: primariamente, ma non esclusivamente) è da contemperare con la prescrizione che impone all’ufficio del PM di ricercare anche le prove a favore dell’imputato.

Da tali principi, tuttavia, non è lecito fare discendere la conseguenza per la quale al PM sia imposto di percorrere – in via anche solo esplorativa – qualsivoglia ipotesi alternativa, soprattutto ove essa si riveli congetturale.

Del resto, se è da ribadire che non è onere dell’imputato quello di provare la propria innocenza, è da considerare altresì che – nella logica del processo penale, informato al principio del contraddittorio e, sul piano epistemologico, ai canoni della logica confutativa – l’imputato non è un soggetto processuale inerte, potendo egli esercitare il proprio diritto ad introdurre elementi di prova autonomi o di confutare quelli proposti dal PM, esercitando il diritto alla controprova (cfr. artt. 493 e 495, soprattutto comma 2, cod. proc. pen.).

Ne discende che, quando il PM abbia assolto al proprio onere probatorio (nei termini sopra delineati), è interesse dell’imputato quello di confutare gli elementi probatori per lui potenzialmente pregiudizievoli.

Non si tratta di un’inversione dell’onere probatorio, bensì dell’esercizio del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa che l’imputato ha interesse a coltivare allorché, nel corso del giudizio, sia andato consolidandosi un risultato probatorio a lui pregiudizievole, per effetto delle prove chieste e già acquisite.

La conclusione appena rassegnata si pone in linea con precedenti decisioni della Suprema Corte; tra esse merita un richiamo – per la chiarezza del principio di diritto espresso – Sez. 2, n. 673:4 del 30/01/2020, Rv. 278373 – 01, che ha evidenziato che «nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva».

Nel caso oggetto del ricorso il collegio decidente ha ritenuto non censurabile la decisione di condanna per il delitto di cui all’art. 316-bis cod. pen. di un soggetto che, a fronte della prova dell’accusa, aveva prospettato che il finanziamento pubblico percepito era stato destinato alle finalità per il quale era stato erogato, senza allegare, tuttavia, elementi utili a sostegno, pur trattandosi di circostanze agevolmente documentabili.