Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 23139/2026, 18/23 giugno 2026, ha affermato che un’erronea dichiarazione di latitanza – e ciò anche in presenza di un decreto validamente emesso e motivato e per carenza dei necessari presupposti – inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare tamquam non esset e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento di fronte all’autorità cui sia ascrivibile la relativa nullità (Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Rv. 281864 – 01; Sez. 3, n. 1621 del 30/09/2015, Rv. 266687 – 01).
A tale proposito, in alcuni recenti arresti, la Suprema Corte ha ritenuto che l’erronea dichiarazione di latitanza non sia causa di nullità assoluta per omessa citazione dell’imputato, ma di nullità a regime intermedio, nel caso in cui, all’irregolarità delle notifiche, non si accompagna l’effettiva ignoranza della vocatio in ius, per avere l’imputato comunque acquisito conoscenza della pendenza del processo a suo carico (Sez. 6, n. 1801 del 03/12/2025, dep. 2026, Rv. 289221 – 01; Sez. 6, n. 13458 del 12/01/2023, Rv. 284573 – 01).
Si tratta, però, di principi non conferenti al caso di specie, in quanto attinenti a fattispecie in cui l’imputato era stato presente nel corso del giudizio e non aveva eccepito la relativa nullità se non in sede di legittimità.
Mentre, in altro e più recente arresto, la Suprema Corte ha anche enunciato il principio per cui la nullità assoluta conseguente alla notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato erroneamente dichiarato latitante e assistito da un difensore di ufficio, va dichiarata a condizione che non sia stata accertata l’effettiva instaurazione tra di essi del rapporto professionale, né risultino altri elementi indicativi del fatto che il primo abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 4, n. 19043 del 03/04/2025, Meto, Rv. 288119 – 01, conforme al precedente arresto espresso da Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315 – 01).
In particolare, nella suddetta pronuncia, all’esito di un ampio esame della giurisprudenza rilevante sulla pertinente questione di diritto, è stato rilevato che «La dichiarazione di latitanza, in quanto fondata sull’assunto che l’indagato o l’imputato si sia volontariamente sottratto all’esecuzione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 296 cod. proc. pen. non implica, di per sé, la prova della volontaria rinuncia a partecipare al processo, essendo necessario che il giudice valuti l’idoneità della notificazione della citazione a consentire all’imputato la conoscenza effettiva del processo medesimo. Per converso, l’erronea dichiarazione latitanza non prova di per sé la nullità della vocatio in ius, ove risulti altrimenti che l’imputato ha avuto conoscenza del processo».
Nel caso in questione, sulla base dell’esame diretto del fascicolo processuale, non risulta la presenza del verbale di vane ricerche previsto dall’art. 295 cod. proc. pen. e, nemmeno, del decreto previsto dall’art. 296 cod. proc. pen., in mancanza del quale non può parlarsi di latitanza nell’accezione processuale del termine e non possono, pertanto, conseguire gli effetti che le norme del codice attribuiscono a tale stato, ivi comprese quello attinente alle modalità di notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art.165 cod. proc. pen. (nel testo antecedente rispetto alle modifiche introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, con effetto dal 30 dicembre 2022).
Né, d’altra parte, sussistono elementi in base ai quali dedurre che l’imputato, allontanatosi dal territorio nazionale, abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ovvero abbia instaurato un rapporto professionale con il difensore d’ufficio nominato dall’autorità procedente.
Ne consegue che si è determinato un vizio inquadrabile in quello dell’omessa citazione dell’imputato, rilevante ai sensi dell’art.179, comma 1, cod. proc. pen., già per effetto delle modalità di notifica del decreto di citazione a giudizio. Deve, di conseguenza, pronunciarsi l’annullamento della sentenza impugnata, di quella di primo grado e del decreto di rinvio a giudizio, anch’esso notificato all’imputato sull’erroneo presupposto della sua latitanza, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, ufficio del giudice per le indagini preliminari.
