La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 14225/2026, in tema di maltrattamento di animali, ha stabilito che la nozione di lesioni, sebbene non perfettamente sovrapponibile a quella delineata dall’art. 582 cod. pen., implica la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione dell’originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi necessariamente in un processo patologico foriero di una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva o omissiva.
Fattispecie in tema di detenzione di equini in condizioni di evidente precarietà, in assenza di trattamenti terapeutici e di profilassi vaccinale e antiparassitaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 544 ter Massime precedenti Conformi: N. 32837 del 2013 Rv. 255910-01, N. 22579 del 2019 Rv. 275992-01
Massime precedenti Vedi: N. 4332 del 2026 Rv. 289407-02, N. 20221 del 2022 Rv. 283079-01
