Reato continuato e tossicodipendenza: lo stile di vita non è sufficiente per riconoscere il medesimo disegno criminoso (Redazione)

La Cassazione penale sezione 7 con la dettagliata ordinanza numero 22720/2026 (allegata al post) ha sottolineato i rigorosi confini della continuazione tra reati in fase esecutiva, chiarendo che lo stato di tossicodipendenza non genera automatismi o presunzioni nell’accertamento dell’unicità del disegno criminoso.

La vicenda trae origine dall’impugnazione promossa da un condannato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza ex art. 671 c.p.p.

La richiesta mirava al riconoscimento della continuazione tra due distinti reati (nello specifico, una rapina e una resistenza a pubblico ufficiale).

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte:

– l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);

– deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell’analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01);

– un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01);

– la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato non stabilisce una presunzione iuris tantum in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv. 270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che la modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un “nuovo” concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa la necessità che i reati siano avvinti da un “medesimo disegno criminoso”, nel senso sopra enucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendo essere negata la richiesta continuazione qualora gli elementi addotti dalla difesa non siano espressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché il giudice dell’esecuzione non può – in quanto la norma dell’art. 671 cod. proc. pen., così come modificata, non glielo consente – sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo “stile di vita” del soggetto tossicodipendente.

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