Il PM non è autorizzato ad ignorare il suo dovere di svolgere indagini a favore dell’indagato ma non si può obbligarlo ad adempierlo e non si può ricorrere contro l’inadempimento (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 32938/2025, 4 luglio/7 ottobre 2025, ha ribadito che il dovere del PM di svolgere attività di indagini a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, essendo, peraltro, il difensore legittimato a svolgere indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e ss. cod. proc. pen.; ne consegue che, sebbene ciò non autorizzi l’organo requirente a disattendere la disposizione normativa, qualsiasi doglianza in tal senso non può essere proposta con il ricorso per cassazione (tra le tante, Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, Rv. 274031; Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012, dep. 2013, Rv. 254872).

Ciò in quanto la valutazione in concreto circa la necessità o meno di accertare fatti e circostanze a favore dell’indagato, oltre ad implicare delle valutazioni di merito estranee al perimetro del giudizio di legittimità, spetta unicamente al PM, che deve esercitare la facoltà anche come organo di giustizia, ossia come parte sui generis, ma che, in tale veste, non può essere vincolato alle indicazioni della difesa sul punto.

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