Ogni norma ha un suo destino.
Ci sono quelle che funzionano e resistono nel tempo e quelle che invece non ce la fanno ad attecchire e finiscono nel dimenticatoio.
È pressoché impossibile stabilire da cosa dipende l’appartenenza all’una o all’altra categoria.
Si può solo provare a elencare i fattori che, se presenti, potrebbero in ipotesi favorire l’effettività della norma e, se assenti, la ostacolerebbero: chiarezza del tenore letterale e della ratio legis; previsione di sanzioni che rafforzino il precetto; interesse effettivo, cioè non meramente propagandistico, del legislatore all’attuazione; condivisione da parte dell’opinione pubblica e dei mass-media; condivisione da parte del potere giudiziario.
Tanto premesso, è agevole prendere atto che il disposto del secondo periodo dell’art. 358 cod. proc. pen. per il quale il pubblico ministero “svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” è di fatto un corpo estraneo nella logica complessiva del rito penale.
Gli indizi che legittimano questa conclusione sono numerosi, gravi, precisi e concordanti, tanto da trasformarsi in una prova schiacciante che può soddisfare il più rigoroso sillogismo aristotelico.
…L’assenza di sanzioni
Nessuna sanzione ha mai presidiato il precetto sicché la sua violazione è improduttiva di effetti a carico del PM che orienti la sua azione esclusivamente a sostegno della tesi d’accusa.
…L’elevata difficoltà di determinare il contenuto e i modi di realizzazione dell’obbligo di indagare a favore dell’accusato
Quand’anche una sanzione vi fosse, è comunque dannatamente difficile, per non dire impossibile, determinare lo standard minimo il cui rispetto assicurerebbe alle indagini del PM la bollinatura della ricerca della verità a tutto tondo.
Ancora più difficile è definire cosa vada realmente a favore dell’indagato, con quali mezzi investigativi perseguirlo, se debba trattarsi di una ricerca mirata e di secondo grado, cioè dipendente da elementi conoscitivi già acquisiti, o di una ricerca libera e ampiamente esplorativa.
Ci sarebbe poi da sciogliere il nodo dei potenziali conflitti: cosa dovrebbe fare il PM se un’attività potenzialmente a favore dell’indagato rischiasse di comprometterne altre che potrebbero al contrario rafforzare la tesi accusatoria? Quale atteggiamento dovrebbe tenere verso chi è parte offesa secondo l’ipotesi di partenza? Attribuirle un surplus iniziale di credibilità sarebbe una corretta applicazione del principio del “modo in cui vanno normalmente le cose” o significherebbe piuttosto aver già creato le condizioni per rendere ardue le investigazioni a favore di chi si difende?
E ci sarebbe anche la tempistica: quale sarebbe il tempo giusto nelle indagini preliminari per dedicarne una parte all’indagato? Fin dall’inizio, in corso d’opera, alla fine? Inutile dire che ad ognuna di queste opzioni corrisponde una ben diversa ampiezza del “favore” fatto all’indagato.
E che dire infine dell’uso del materiale favorevole raccolto dal PM benevolo e sensibile? Deve dargli la massima evidenza o può tenerlo tra le pieghe del suo fascicolo? E, se gli risulta che in altri fascicoli del suo stesso ufficio o di altre Procure vi siano elementi ugualmente favorevoli, deve attivarsi ed acquisirli, o può tralasciarli senza battere ciglio?
…L’irrilevanza disciplinare della condotta del PM che omette di indagare a favore dell’indagato
Nessun illecito disciplinare tra quelli tipizzati pare chiaramente e direttamente applicabile a questa omissione che, del resto, dovrebbe comunque essere valutata alla luce della libertà investigativa di cui godono i PM e della finalità istituzionale assegnata alla loro funzione di assicurare l’osservanza della legge.
…I criteri di valutazione dell’operato dei PM ai fini della progressione in carriera e dell’attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi
L’apparato normativo e regolamentare che disciplina la valutazione dell’operato dei PM ai fini dei loro avanzamenti in carriera è essenzialmente tarato sulla conferma dei risultati delle indagini. L’accusa confermata da sentenze definitive è il meglio che gli si chieda mentre si presterà poca o nessuna attenzione agli sforzi fatti a vantaggio dell’indagato.
Conclusioni
A che serve e a chi serve il precetto fantasma di cui è parlato finora?
Non certo agli indagati le cui speranze di opporsi efficacemente all’accusa pubblica quasi mai poggiano sull’accusatore.
Non serve alla giustizia in generale perché non c’è nulla di peggio per la sua credibilità di norme manifesto tradite ogni giorno.
Serve allora, per esclusione, solo a quella parte cospicua della magistratura che continua a farsi scudo dell’obbligo di indagare a favore dell’accusato come segmento essenziale della cosiddetta cultura della giurisdizione da opporre come mantra ad ogni tentativo di riforma.
Meglio, molto meglio, a questo punto promuovere un’operazione di trasparenza e igiene ordinamentale e darsi il coraggio necessario per abolire una norma inutile alla quale si attaglia perfettamente quel detto per cui “qui non servat occidit”.
