Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. e trasmissione da parte del difensore di un atto giudiziario: trattenimento per mancata attestazione di autenticità (Redazione)

Man in gray tracksuit receiving legal documents from man in blue suit in detention center

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 13360/2026, in tema di ordinamento penitenziario, ha stabilito che è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in ragione della mancanza di attestazione dell’autenticità dell’atto da parte dell’autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell’assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter

Massime precedenti Conformi: N. 23820 del 2020 Rv. 279580-01 Massime precedenti Vedi: N. 47748 del 2011 Rv. 252188-01, N. 17805 del 2021 Rv. 281278-01

Lascia un commento