La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 12726/2026 ha stabilito che è inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza, pronunziata all’udienza preliminare, di non luogo a procedere per la particolare tenuità del fatto, trattandosi di decisione che non ha efficacia di giudicato, ex art. 651-bis cod. proc. pen., nei giudizi civili o amministrativi e che non può produrre, nei confronti del predetto, effetti pregiudizievoli.
Fattispecie relativa a ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
La statuizione di primo grado era stata emessa dal Giudice per l’udienza preliminare e si era trattato di una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen.,resa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen..
L’art. 651-bis, cod. proc. pen., dà efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi solo alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto resa a seguito di dibattimento, sicché la statuizione nei confronti del ricorrente, resa all’udienza preliminare e non tesa all’accertamento effettivo della sussistenza del reato, non può nuocergli in alcuna sede (in questo senso, vedi anche Sez. 5, n. 21409 del 11/02/2016, Flammini, Rv. 267145 01, in motivazione).
Ne consegue che, al di là della questione relativa alla possibilità di proporre ricorso straordinario avverso una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, nel caso in esame manca l’interesse del ricorrente, non altrimenti delineato, a coltivare il mezzo straordinario di impugnazione
