La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 13398/2026, in tema di concordato in appello, ha ricordato che il giudice, nel caso in cui le parti prevedano nell’accordo anche la sostituzione della pena detentiva con una di quelle indicate dall’art. 20-bis cod. pen., può accogliere la richiesta nella sua integralità o rigettarla, procedendo, in tale eventualità, al giudizio ordinario, ma non può infliggere la pena indicata dalle parti senza sostituirla nei termini parimenti concordati.
Risulta dal fascicolo processuale che l’imputato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato con il Procuratore generale la pena di tre anni, sei mesi, venti giorni di reclusione e 1.800 euro di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare (nella nota del 19 giugno 2024 il Procuratore generale ha specificato che “il consenso è prestato anche con riferimento all’applicazione, ex art. 20 bis c.p., della detenzione domiciliare sostitutiva”).
La Corte d’appello ha recepito l’accordo, sospendendo il processo, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., in attesa dell’esito degli accertamenti previsti dall’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla successiva udienza, tuttavia, ha confermato il dispositivo letto alla precedente udienza, ritenendo impossibile la sostituzione della pena detentiva.
Così ricostruita la vicenda processuale, in primo luogo va rilevato che l’ultimo periodo dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, prevede espressamente la possibilità che le parti concordino anche la sostituzione della pena detentiva («Nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 598 bis il consenso dell’imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza»).
In questo caso la richiesta diventerà parte integrante dell’accordo (vds., di recente, Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01).
Il giudice di appello, dunque, non ha altra scelta se non quella di conformarsi all’accordo convenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 599-bis, comma 3, del codice di rito.
La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 – 01), secondo un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato a proposito del previgente patteggiamento in appello (Sez. 6, n. 4125 del 02/03/1999, Martino, Rv. 213676 – 01).
Da ultimo, la cassazione ha applicato detto principio in un caso cui il negozio processuale tra le parti si era esteso alle pene accessorie, “evidentemente rientrando anch’esse nel più ampio genus della pena” (Sez. 6, n. 2335 del 16/12/2025, dep. 2026, Di Gravio, Rv. 289252 – 01).
La medesima conclusione si impone nel caso in cui le parti concordino che la pena detentiva sia sostituita con una di quelle previste dall’art. 20-bis cod. pen., tanto più che – come detto – ora l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente detta possibilità.
Ne consegue che nel caso di specie la Corte d’appello avrebbe dovuto recepire integralmente la richiesta concordata tra le parti ovvero rigettarla.
La condanna alla pena indicata nell’accordo, senza la sostituzione della pena detentiva, è stata emessa in violazione di legge.
