Ricusazione del perito e la nozione di “interesse” (Redazione)

Two female scientists in blue lab coats embracing in a laboratory

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 23130/2026 si à soffermata sulla questione della richiesta di ricusazione del perito e la nozione di “interesse nel procedimento” che va interpretata in senso estensivo, tale da farvi rientrare non solo l’interesse prettamente patrimoniale, ma anche l’interesse non patrimoniale che, tuttavia, deve essere specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del pubblico ufficiale.

Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui un GIP aveva rigettato l’istanza di ricusazione del perito sulla base del fatto che: i) non era stata fornita alcuna prova su rapporti di debito/credito con il consulente di parte; ii) non era stata fornita dimostrazione in ordine alla rispettiva compresenza nella compagine sociale proprietaria dell’immobile al cui interno i due professionisti esercitavano attività professionale; iii) doveva ritenersi irrilevante la circostanza per cui il perito fosse stata dottoranda nell’ambito del dipartimento ove il consulente di parte prestava docenza.

La motivazione dell’ordinanza – si legge nella sentenza della Cassazione – si concentra in modo pressoché esclusivo su una nozione di “interesse” dal contenuto meramente patrimoniale e di carattere diretto e si limita a definire “neutro” il dato in base al quale il perito aveva rivestito il ruolo di dottoranda nell’ambito di un master specialistico nel dipartimento universitario di cui il consulente di parte era stato docente nel 2024.

Tale motivazione deve ritenersi omissiva in ordine allo specifico profilo del potenziale vantaggio morale, nonché di carattere indirettamente economico, connesso all’eventuale svolgimento dell’attività peritale, direttamente richiamato nell’istanza di ricusazione.

Difatti, nell’istanza si faceva riferimento al ruolo rivestito dal consulente di parte quale supervisore della produzione scientifica nell’ambito del citato corso di specializzazione già frequentato dal perito, nonché al dato della condivisione del luogo di svolgimento dell’attività professionale privata, obiettivamente denotante una frequentazione personale collocata al di fuori della dialettica processuale.
Ne consegue che l’ordinanza, omettendo di raffrontarsi con le specifiche deduzioni poste a base della ricusazione, non ha adeguatamente affrontato – in relazione al suddetto profilo della necessaria indipendenza “interna – la sussistenza di potenziali condizionamenti nell’attività del perito derivanti da interessi di natura non direttamente economica, ma legati ai rapporti personali con il consulente di parte, con il quale sussistono comprovate relazioni di carattere professionale e personale, così non esprimendosi adeguatamente sulla potenziale incidenza di tali fattori nel compromettere la necessaria certezza in ordine all’imparzialità del perito.

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