Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza n. 22178/2026, 23 aprile/16 giugno 2026, ha rimesso gli atti alle Sezioni unite perché chiariscano “se le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all’atto di ricerca della prova”.
RILEVATO IN FATTO
AS, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti, in quanto indagato del reato di cui agli artt. 110 e 356 cod. pen.
I motivi di ricorso
Deduce due motivi.
Violazione degli artt. 247, comma 1, 252 e 253 cod. proc. pen. e apparenza della motivazione sulla eccepita mancata indicazione, nel decreto di perquisizione e sequestro, dei criteri di selezione del materiale informatico sequestrato.
Violazione dell’art. 103 cod. proc. pen, e apparenza della motivazione sulla eccepita violazione delle garanzie previste da tale norma con riferimento alla perquisizione e al sequestro eseguiti nell’ufficio del ricorrente, che svolge la professione di avvocato e di legale della A. s.r.l.
A sostegno della doglianza invoca il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 44892 del 25/10/2022, Morgantini, Rv. 283822, secondo cui le garanzie difensive di cui all’art. 103 cod. proc. pen., in quanto finalizzate a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva e a tutelare il segreto professionale, non sono limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità dell’attività di ispezione, di ricerca o di sequestro, ma devono essere osservate in tutti i casi in cui tali atti sono eseguiti nell’ufficio di un professionista, iscritto all’albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro è compiuta.
Le conclusioni del Procuratore generale
Il Procuratore generale ha trasmesso una memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando, quanto al secondo motivo, che il ricorrente, oltre ad essere avvocato – e in tale ruolo, secondo il ricorso, asserito difensore in processi civili ed amministrativi della società A. coinvolta nelle indagini – è pure indagato nel procedimento de quo, nella sua veste di amministratore di fatto della società suddetta, la quale aveva stipulato il contratto oggetto della contestazione di frode ai sensi dell’art. 356 cod. pen., per cui, adottando la tesi di parte ricorrente, se ne dovrebbe dedurre che basterebbe essere difensore di una società o di un coindagato, per essere immune a qualsiasi attività di perquisizione e conseguentemente di sequestro.
Ad avviso del Procuratore generale, vanno certamente tutelati la funzione difensiva e l’oggetto della difesa nei confronti di colui che riveste la qualità di difensore, ma solo in forza di un mandato ritualmente conferito e a condizione che non sia sottoposto egli stesso ad indagine (si richiama Sez. 2, n. 44941 del 13/11/2024), perché altrimenti si determinerebbe uno scudo penale eccessivamente sproporzionato rispetto alle garanzie salvaguardate dalla norma. CONSIDERATO IN DIRITTO
La necessità della rimessione del ricorso alle sezioni unite
Ritiene il collegio che la questione posta dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso rende necessaria la rimessione del ricorso alle Sezioni unite sia in ragione del contrasto ermeneutico che sarà di seguito illustrato che per la contrarietà di uno degli indirizzi emersi nella giurisprudenza di legittimità ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze “Grollino” e “De Gasperini”.
Va, infatti, considerato che, come già chiarito dal Supremo Consesso, la disposizione prevista dall’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserita dall’art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un’ipotesi di rimessione obbligatoria alle sezioni unite, che trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273549).
Si è, infatti, affermato che il tenore generale della norma e la sua ratio ispiratrice, unitamente alla mancanza di una apposita disciplina di carattere intertemporale, consentono di ritenere applicabile sin da subito la nuova disposizione posto che il valore di “precedente vincolante”, tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso, è identificabile con la sola peculiare fonte di provenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di quest’ultima, se cioè ante o post riforma.
I termini della fattispecie sottostante al ricorso
Prima di illustrare i termini del contrasto, appare utile ricostruire brevemente i termini della fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte.
Secondo l’imputazione cautelare, il ricorrente, che esercita la professione di avvocato, nella qualità di co-amministratore di fatto, oltre che di titolare di quote societarie della A. immobiliare s.r.l. (della quale, secondo quanto dedotto, è anche difensore), società autorizzata da U. leasing a stipulare contratti di locazione immobiliare con il Comune di Bari, avrebbe commesso, in concorso con terzi, il reato di frode nell’esecuzione del contratto di locazione immobiliare stipulato il 13/2/2008 tra A. e Comune di Bari (al quale subentrava il Ministero della Giustizia), violando dolosamente le condizioni in esso contemplate con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, realizzando specifiche e reiterate condotte qualificabili in termini di malafede, consistite nell’aver posto in essere espedienti maliziosi o ingannevoli, idonei a farne apparire la conformità agli obblighi contrattuali, laddove, invece, i mancati interventi manutentivi determinavano nel tempo un ingravescente deterioramento del bene immobile, soprattutto a fronte di importanti infiltrazioni meteoriche del lastrico solare, in grado di determinare situazioni di pericolo per dipendenti ed astanti degli uffici pubblici, oltre che condizioni di insalubrità dei luoghi di lavoro.
Dall’ordinanza impugnata risulta che: il luogo dove è stato materialmente eseguito il sequestro è diverso da quello risultante presso il Consiglio dell’Ordine quale studio del ricorrente; tale luogo corrispondeva alla residenza anagrafica del ricorrente, ma, nel corso della perquisizione, è emerso che, in realtà, l’immobile era utilizzato come ufficio da più persone tra cui, per come riferito dal ricorrente, egli stesso e gli avvocati L. e M.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di violazione delle garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. (che, al comma 3, prescrive, a pena di nullità, l’avviso al consiglio dell’ordine forense affinché il presidente o un consigliere delegato possano assistere alle operazioni, mentre al comma 4 prescrive che alle operazioni proceda personalmente il giudice o nelle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice), aderendo all’orientamento secondo il quale dette garanzie non introducono un principio immunitario per chiunque eserciti la professione legale, applicandosi esclusivamente nel caso in cui debba essere tutelata la funzione difensiva o l’oggetto della difesa nei confronti di colui che riveste la qualità di difensore in forza di mandato ritualmente conferito e a condizione che non sia sottoposto egli stesso ad indagine (Sez. 2, n. 44941 del 13/11/2024, Addeo Rv. 287347).
Limiti alle garanzie di libertà del difensore fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite penali
Come anticipato, le Sezioni unite si sono già pronunciate sui limiti delle garanzie riconosciute dall’art. 103 cod. proc. pen. nelle due pronunce, emesse il 12/11/1993, “De Gasperini” e “Grollino” (Sez. U n. 24 del 12/11/1993, dep. 14/01/1994, De Gasperini, Rv. 195626 – 195627; Sez. U, n. 25 del 12/11/1993, dep. 14/01/1994, Grollino, Rv. 195627).
Con la prima sentenza il Supremo Consesso ha affermato che il divieto di sequestrare presso i difensori “carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato”, previsto dall’art. 103, comma secondo, cod. proc. pen., non è limitato all’ipotesi in cui il sequestro è disposto nell’ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l’attività difensiva o all’ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la “garanzia” prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell’ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali (“presso i difensori”), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall’ufficio.
Sulla base di tale principio di diritto, il Supremo Consesso ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro di alcuni documenti relativi ad una passata attività difensiva svolta da un “procuratore legale”, indagato per concorso con il medesimo soggetto assistito nella detenzione di sostanze stupefacenti. Simmetricamente, con la sentenza “Grollino”, si è ribadito tale principio anche con riferimento alle ispezioni e perquisizioni.
Le Sezioni unite hanno, infatti, affermato che l’operatività dei limiti e delle garanzie previsti dall’art. 103 cod. proc pen. per le ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori non è subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall’autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui è svolta l’attività difensiva.
Secondo il Supremo Consesso, infatti, le disposizioni a tutela dell’attività difensiva «vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell’ufficio di un professionista, iscritto all’albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta».
Sulla base di tale principio di diritto, è stata, pertanto, dichiarata la nullità del decreto di perquisizione e sequestro eseguito nello studio del difensore ricorrente, senza l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 103, commi terzo e quarto, cod. proc. pen.
Nelle due sentenze il Supremo Consesso ha posto l’accento sia sulla lettera dell’art. 103 cod. proc. pen., che non contiene alcun elemento da cui è possibile inferire una limitazione delle garanzie previste solo per gli atti di ricerca della prova compiuti nel procedimenti cui è svolta l’attività difensiva, che sulla funzione dei limiti e delle garanzie previste da tale norma.
Quanto al primo profilo, si è affermato che il termine “difensori”, nonostante la collocazione della norma nel libro I del codice di rito, deve riferirsi alla qualità professionale e non al rapporto instaurato nel procedimento in cui sono compiuti gli atti di ricerca della prova; ciò anche in ragione dell’analogo lemma utilizzato negli artt. 97, comma 2 (dove, nella versione vigente all’epoca delle due pronunce, si faceva riferimento agli “elenchi dei difensori”) e 613, comma 1 (dove si parla di “difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione”), nonché del contenuto della Relazione al Progetto Preliminare da cui risulta che quelle disposizioni sono “state arricchite nei contenuti, avendo presenti anche talune proposte dei progetti di riforma dell’ordinamento professionale forense”, che prevedevano delle garanzie per l’attività difensiva come tale e non in quanto collegata ad un singolo procedimento.
Oltre al dato letterale, il Supremo Consesso ha considerato la funzione delle garanzie dell’art. 103: si è, infatti, osservato che i limiti del primo comma e le garanzie dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 103 sono diretti proprio ad evitare che con sequestri, ispezioni e perquisizioni non strettamente necessari negli uffici dei difensori, effettuati dalla polizia giudiziaria in modo incontrollato, si possa condurre una ricerca e ad una successiva acquisizione di tutti gli atti esistenti nell’ufficio del difensore, con la possibilità di acquisire o comunque di conoscere, solo perché relativi ad altri procedimenti, atti di un rapporto difensivo che il difensore ha diritto di mantenere segreti.
Sulla base di tale criterio teleologico si è, pertanto, ritenuto che una diversa soluzione potrebbe dare luogo ad una irragionevole differenziazione, a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore, e ad una ingiustificata disparità di trattamento, «dato che l’entità del pregiudizio che può essere arrecato con il sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa non dipende necessariamente dal procedimento nel cui ambito è disposto il sequestro o dall’attualità del rapporto difensivo e che limitazioni della garanzia come quelle prospettate renderebbero insicuri i rapporti tra parte e difensore, rischiando di vanificare il segreto professionale nonostante il riconoscimento accordatogli dagli art. 200 e 256 cod. proc. pen.»
Ad avviso del Supremo Consesso, dunque, l’esigenza di evitare interferenze in questo rapporto, nonché la presa di cognizione di notizie o di atti tutelati con il segreto (art. 200 e 256 c.p.p.) e il sequestro di carte e documenti relativi all’oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo del reato (art. 103 comma 2), si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello stesso procedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altri procedimenti.
Le due sentenze delle Sezioni unite sopra esaminate, pur non facendo direttamente riferimento all’ipotesi in cui il difensore assuma la qualità di indagato, hanno adottato una interpretazione delle garanzie di cui all’art. 103 cod. proc. pen. che abbraccia a tutto tondo la qualità professionale del difensore piuttosto che lo specifico mandato difensivo rilevante nel procedimento penale in cui sorge l’esigenza di compiere l’attività di ricerca della prova.
Il contrasto interpretativo tra le sezioni semplici nei casi in cui il difensore assuma anche la qualità di indagato
Come anticipato, a fronte di tale ampia latitudine applicativa delle garanzie riconosciute dall’art. 103 cod. proc. pen., le successive soluzioni emerse nella giurisprudenza delle Sezioni semplici sono pervenute a soluzioni contrastanti in merito alla loro operatività nell’ipotesi in cui il difensore assuma anche la qualità di indagato.
Si tratta, dunque, di un contrasto giurisprudenziale sia “orizzontale” che “verticale”, per la posizione asimmetrica della tesi restrittiva rispetto al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, che rende obbligatoria la rimessione del ricorso alle Sezioni unite.
…Il primo indirizzo
Secondo un primo indirizzo, da collocarsi nel solco dell’ermeneusi tracciata dalle Sezioni unite (le cui argomentazioni sono, peraltro, richiamate nelle motivazioni delle sentenze collocabili in tale filone interpretativo), le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall’art. 103 cod. proc. pen. non sono limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgere attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nell’ufficio di un professionista iscritto all’albo degli avvocati che abbia assunto la difesa di assistiti (in genere, e non soltanto di coindagati) anche fuori dal procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta, e quindi anche in procedimenti civili; dette garanzie, infatti, sono collegate alla funzione difensiva in genere, cioè alla qualità professionale del soggetto sottoposto all’atto di indagine e non al fatto che l’attività di difesa sia stata svolta in determinati procedimenti penali (Sez. 5, n. 1400 del 19/03/1997, Sinapolice, Rv. 208068).
Nell’ambito di tale indirizzo si è, inoltre, ribadito che le garanzie difensive di cui all’art. 103 cod. proc. pen., in quanto finalizzate a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva e a tutelare il segreto professionale, non sono limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità dell’attività di ispezione, di ricerca o di sequestro, ma devono essere osservate in tutti i casi in cui tali atti sono eseguiti nell’ufficio di un professionista, iscritto all’albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro è compiuta (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44892 del 25/10/2022, Morgantini, Rv. 283822, relativa a fattispecie in cui il difensore aveva anche la veste di indagato; Sez. 6, n. 20295 del 12/03/2001, De Mari, Rv. 218841 che ha chiarito che tali garanzie non costituiscono privilegi di categoria, finalizzati alla tutela della dignità dei suoi appartenenti, ma sono il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa, come diritto fondamentale della persona, garantito dall’art. 24 della Costituzione; Sez. 4, n. 23002 del 03/04/2014, Trotta, Rv. 262235 relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro probatorio di documentazione legale, rinvenuta nel garage del difensore).
Si è, inoltre, ribadito che mentre per le perquisizioni e le ispezioni la garanzia di cui all’art. 103, comma primo, cod. proc. pen. è collegata all’esecuzione delle stesse presso gli uffici dei difensori, per i sequestri il divieto di acquisire documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, è collegato direttamente alle persone dei difensori, ai sensi del secondo comma del citato art. 103, in linea con quanto previsto anche dall’art. 4 della direttiva 2013/48/UE; ne deriva che il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dagli uffici dei difensori (Sez. 2, n. 19255 del 30/03/2017, Bennani, Rv. 269660).
In particolare, la sentenza Morgantini, oltre a richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite “Grollino”, ha condiviso una risalente giurisprudenza della Suprema Corte (espressione dell’indirizzo ermeneutico condiviso dal Supremo Consesso) secondo cui le garanzie di libertà dei difensori, previste dall’art. 103 cod. proc. pen., sono apprestate a tutela non della dignità professionale degli avvocati, ma del libero dispiegamento dell’attività difensiva e del segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell’art. 24 della Costituzione, che sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona. Tali garanzie mirano a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva, in quanto l’attività di ricerca negli studi professionali implica la possibilità di esame di carte e di fascicoli utili per l’esercizio autonomo dell’attività di difensore. Esse, perciò, non vanno limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell’ufficio di un professionista, iscritto all’albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta (Sez. 6, n. 3804 del 27/10/1992, dep. 1993, Genna, Rv. 193106 relativa a fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità, per violazione dell’art. 103 cod. proc. pen., del sequestro eseguito presso lo studio legale di un avvocato, indagato per il reato di cui all’art. 323 cod. pen.).
…Il secondo indirizzo
Altro indirizzo ha, invece, ritenuto che qualora il sequestro da eseguirsi nell’ufficio di un difensore venga disposto nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato attribuito al difensore medesimo, non è necessario l’avviso al Consiglio dell’ordine forense di cui al terzo comma dell’art. 103 cod. proc. pen., e ciò in quanto nella predetta ipotesi non viene in rilievo la tutela della funzione difensiva e dell'”oggetto della difesa”, cui è finalizzata la disposizione in esame, atteso che il soggetto attivo del reato non è la persona assistita bensì una persona che esercita la professione legale (Sez. 2, n. 6766 del 12/11/1998, Benini, Rv. 211914; in termini conformi si vedano anche i principi successivamente affermati da Sez. 5, n. 35469 del 4/6/2003, Daccò, Rv. 228326; Sez. 2, n. 31177 del 16/05/2006, Castellini, Rv. 234858; Sez. 5, n. 12155 del 5/12/2011, dep. 2012, Ranieri, Rv. 252147; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Marsala, Rv. 253263; Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091-02).
Da ultimo, con riferimento a tutte le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen., in caso non solo di sequestro, ma anche di perquisizione e ispezione, si è affermato che esse non introducono un principio immunitario per chiunque eserciti la professione legale, applicandosi esclusivamente nel caso in cui debba essere tutelata la funzione difensiva o l’oggetto della difesa nei confronti di colui che riveste la qualità di difensore in forza di mandato ritualmente conferito e a condizione che non sia sottoposto egli stesso ad indagine (Sez. 2, n. 44941 del 13/11/2024, Addeo, Rv. 287347 relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso che il pubblico ministero fosse tenuto a munirsi dell’autorizzazione del giudice ed obbligato a fornire preventivo avviso al Consiglio dell’ordine onde potere effettuare una perquisizione finalizzata alla ricerca del corpo del reato presso lo studio di un legale, indagato per concorso in usura e tentata estorsione).
La sentenza Addeo, pur partendo da una premessa comune all’opposto orientamento – e cioè che le guarentigie in questione sono apprestate a garanzia del diritto di difesa, onde prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva e tutelare il segreto professionale – ne ha escluso l’operatività nel caso in cui il difensore (o l’investigatore privato) sia sottoposto ad indagini.
Si è, infatti, sostenuto che la tesi opposta – secondo la quale le guarentigie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. riguardano, indiscriminatamente, ogni avvocato – collide con vari principi ermeneutici di carattere letterale, sistematico e logico.
Sotto il primo profilo, si afferma che tale tesi stabilisce una non consentita equiparazione tra la nozione di difensore e quella di avvocato; essa, inoltre, omette di considerare la collocazione topica della norma, all’interno del titolo VII del libro I del codice di rito che disciplina, non già una generica figura di difensore, astraendola da qualsiasi concretezza procedimentale, bensì proprio il difensore dell’imputato (argomento, questo, che, come riportato nel punto 3., è stato disatteso dalle Sezioni unite “De Gasperini” e “Grollino”). Si aggiunge, infine, che le garanzie in esame mirano a garantire proprio l’imputato contro attività d’indagine e di ricerca della prova pervasive della sfera confidenziale del mandato difensivo, potenzialmente idonee ad arrecare un vulnus al suo corretto svolgimento (cfr. Sez. 2, n. 44941 del 13/11/2024, Addeo, Rv. 287347; Sez. 2, n. 31177 del 16/05/2006, Castellini, Rv. 234858 che ha sostenuto che deve ritenersi immanente alla norma la ratio di tutelare non il genus professionale, quanto, specificamente, l’attività di difesa esercitata nell’interesse dell’imputato, o indagato, di cui il difensore potrebbe essere depositario di cose o documenti riservati proprio in funzione del mandato conferitogli). Sulla base di tale triplice ordine di ragioni, l’indirizzo in esame giunge, dunque, a limitare l’operatività delle guarentigie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. ai soli casi in cui esiste una connessione tra difensore tutelato e soggetto indagato in uno specifico procedimento.
Il quesito
Il contrasto ermeneutico sopra esposto impone, dunque, la rimessione alle Sezioni unite della seguente questione: “se le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all’atto di ricerca della prova”.
