La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 15062/2026 ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche a seguito della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile con riguardo al delitto di invasione di terreni o edifici pubblici, nel caso in cui l’occupazione arbitraria degli stessi si prolunga per un consistente lasso di tempo e finché essa perdura, posto che il riferimento alla “condotta susseguente al reato” presuppone l’esaurimento dell’azione criminosa, incompatibile con la sua perduranza.
