Significato delle intercettazioni: condizioni di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che ne proponga uno diverso da quello adottato nella decisione impugnata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15038/2026, 19 febbraio/26 aprile 2026, ha chiarito che nel giudizio di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il predetto giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 2, n.38915 del 17/10/2007, Rv. 237994 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, Rv. 252190 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516 – 01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558 – 01).

Nel caso di specie il motivo, nella sostanza, mira a sostituire alla valutazione complessiva compiuta dal giudice del rinvio una diversa ricostruzione del compendio indiziario, non consentita nella sede di legittimità, senza individuare specifiche violazioni di legge o manifeste aporie logiche nel percorso argomentativo.

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