Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22551/2026, 26 maggio/18 giugno 2026, ha chiarito a quali condizioni possa affermarsi l’esistenza della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. che consente di derogare al divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate.
La decisione Cavallo delle Sezioni unite penali (SU, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo), ha chiarito che, “in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.“.
Si è illustrato, in motivazione (§ 11.1), che la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. «riguarda i procedimenti, tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex plurimis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345)”. Secondo le Sezioni unite il carattere originario della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. rende ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa è un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lett. c) dell’art. 12 cit., in particolare, si è rilevato come esso si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Patroni Griffi, Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla identità soggettiva degli autori dei reati. Proseguono le Sezioni Unite, Cavallo, che «In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti reato, consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l’autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un’autorizzazione in bianco.»
Ne deriva che, al fine di stabilire se il “diverso reato” sia connesso rispetto a quello autorizzato, si deve avere riguardo all’oggetto della regiudicanda, nel senso che deve esserci una parziale coincidenza della regiudicanda e, dunque, un legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti.
Quanto, in particolare, alla connessione teleologica, configurabile anche quando il reato fine ed il reato mezzo siano stati commessi da persone diverse, come nel caso che costituisce oggetto del presente scrutinio, le Sezioni Unite hanno stabilito che «dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione “per”, che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula “eseguire od occultare gli altri”) alla commissione di un altro reato oppure all’occultamento di un reato precedente…» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 – 01, § 20, cit.).
