Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12494/2026, 17 dicembre 2025/2 aprile 2026, in tema di intercettazioni ambientali tramite captatore informatico per reati diversi da quelli di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ha affermato che, in considerazione della natura dinamica ed “itinerante” della captazione, l’indicazione nell’atto autorizzativo del luogo e del tempo di svolgimento dell’intercettazione tra presenti è sufficientemente determinata se si dispone l’espressa esclusione dei luoghi di cui all’art. 614 cod. pen.
Si tratta infatti di un limite attinente al profilo spaziale e si fa inoltre riferimento agli incontri e ai contatti dell’indagato con specifici soggetti interessati dall’attività di indagine, costituendo questa una precisazione, sia pure indiretta, concernente il fattore temporale.
