Il rinvio al giudice civile per la decisione sulle questioni civili determina non l’apertura di un nuovo giudizio ma la prosecuzione di quello precedente, essendo comunque necessario che l’atto di costituzione di parte civile esponga specificamente le ragioni agli “effetti civili” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22020/2026, 9/15 giugno 2026, ha analizzato la natura del provvedimento di rinvio del giudice penale al giudice civile ai soli “effetti civili” e gli oneri di specificazione che la parte civile deve assolvere nell’atto di costituzione.

In virtù dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., allorché la sentenza sia impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello o la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla Sezione civile competente, che decide sulle questioni civili, utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

La citata disposizione di legge prevede, dunque, un passaggio della competenza al giudice civile, che tuttavia (come specificato da Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01, in motivazione, par 2.3 e ss.) non comporta la nascita di un nuovo processo, costituendo bensì una prosecuzione, senza soluzione di continuità, del giudizio già incardinato in sede penale. L’uso del termine “rinvio”, presente nella disposizione citata, va inteso, pertanto, in senso funzionale e non tecnico: non si apre un nuovo giudizio, ma si prosegue il medesimo, con continuità procedurale e probatoria (così Sez. 2, n. 29552 del 09/07/2025, Autostrade, Rv. 288451 – 01, che ha ripreso le considerazioni delle citate Sez. U, D., Rv. 285036-01).

In questo nuovo assetto – ha precisato la Suprema Corte – «assume rilievo centrale la modifica dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che ora richiede che l’atto di costituzione di parte civile contenga una specifica esposizione delle ragioni “agli effetti civili”.

Non è più sufficiente, quindi, il mero riferimento al capo di imputazione o al fatto-reato: la parte civile deve, fin dall’origine, strutturare la domanda secondo gli stilemi propri del processo civile, esponendo in modo chiaro il fatto costitutivo del danno; il nesso causale secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”; la qualificazione giuridica della responsabilità; la quantificazione del danno risarcibile.

Tale impostazione consente, nel momento in cui venga disposto il rinvio, l’immediata e automatica traslazione del fascicolo in sede civile, senza necessità di alcuna iniziativa o attività delle parti, né della parte civile, né dell’imputato o del suo difensore. In particolare, a differenza della disciplina dell’art. 622 cod. proc. pen. (che impone la riassunzione del giudizio a seguito di annullamento della sentenza), il nuovo art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. non prevede alcuna forma di riassunzione, in quanto la prosecuzione del giudizio in sede civile avviene d’ufficio, a cura del giudice penale, e non impone alla parte civile né la riformulazione della domanda, né ulteriori adempimenti. Proprio per tale ragione l’atto di costituzione deve avere sin dall’origine un contenuto idoneo anche alla sede civile, secondo il modello dell’art. 163 cod. proc. civ.».

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