Giudizio civile di rinvio dopo la cassazione della sentenza penale di condanna: l’accertamento dell’eventuale illecito civile non può giustificare la violazione del diritto del convenuto alla presunzione di non colpevolezza (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3023/2026, 12 novembre 2025/11 febbraio 2026, ha affermato che, nell’ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all’accertamento dell’illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della CGUE come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che l’abbia prosciolta.

Nel giudizio di rinvio si applicano pertanto le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l’accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto.

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