Quando, dopo la “doppia conforme” di condanna, la Cassazione assolve nel merito (Leonardo Filippi)

La Corte di cassazione ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” i pubblici ministeri di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, condannati in primo e secondo grado per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, per aver nascosto elementi di prova favorevoli alle difese nel maxi processo milanese “Eni Nigeria” per corruzione internazionale.

La presunta maxi tangente E.N.I.

I due P.M. milanesi De Pasquale e Spadaro avevano indagato su una presunta maxi tangente da 1,1 miliardi di dollari che i giganti del petrolio Eni e Shell avrebbero versato in Nigeria per ottenere la possibilità di sfruttare un grande giacimento a largo delle coste africane. Ne era nato un processo che aveva visto sul banco degli imputati i vertici della società italiana, Descalzi e Granata. Ma, in quel processo, chiuso con l’assoluzione di tutti gli imputati, erano emersi i sospetti che i due Pubblici ministeri avessero omesso di depositare elementi in grado di dimostrare la scarsa credibilità di uno degli imputati, Vincenzo Armanna, ex dirigente Eni poi costretto a lasciare la società, che si era trasformato in “grande accusatore” dei suoi ex colleghi.

La duplice condanna dei due P.M. per rifiuto di atti d’ufficio

I sospetti di aver occultato prove a difesa erano poi diventati un’accusa sostenuta dalla procura di Brescia e conclusa con due condanne, prima del tribunale e poi della Corte d’appello, ora cancellate d’un colpo dalla Corte di cassazione.

Il tribunale di Brescia aveva accertato che i due magistrati avevano nascosto prove decisive e documenti favorevoli alle difese degli imputati durante il maxiprocesso per la presunta maxi-tangente. L’ operato dei due Pubblici ministeri era stato giudicato contrario ai doveri di imparzialità del pubblico ministero. In primo grado, il Tribunale di Brescia, nell’ottobre del 2024, aveva perciò condannato entrambi a 8 mesi di reclusione, pena condizionalmente sospesa, e la Corte d’appello aveva confermato la condanna.

In particolare, le condanne erano intervenute perché i due P.M. non avevano voluto depositare nel febbraio-marzo 2021 nel processo di corruzione internazionale Eni-Nigeria alcune prove segnalate loro dal collega P.M. Paolo Storari come potenzialmente dimostrative della falsità delle accuse dell’ex dirigente ENI Vincenzo Armanna, coimputato e “grande accusatore” dei vertici ENI.

Il P.M. Storari aveva indicato diverse prove che dimostravano le calunnie di Armanna.

Si trattava, anzitutto, delle chat rinvenute nel telefono dello stesso Armanna, che mostravano che egli aveva taciuto l’esistenza di un rapporto patrimoniale di 50.000 dollari con un teste nigeriano da lui chiamato a confermare le accuse a E.N.I.

Inoltre, che in vista della trasferta della P.M. Pedio in Nigeria, il medesimo Armanna aveva indottrinato un teste sulle risposte da darle contro ENI.

Infine, che mentre in due chat del 2013 Armanna aveva fatto sembrare che i vertici ENI avessero tentato di comprarne la ritrattazione, dagli accertamenti di Storari in Vodafone i numeri attribuiti da Armanna a Descalzi e Granata erano invece risultati inattivi.

Il materiale rinvenuto dal P.M. Storari nel telefono di Armanna (in particolare i messaggi con il teste e i flussi di denaro) fu considerato estremamente rilevante sotto il profilo della credibilità dell’accusatore. Nella sentenza che assolse i vertici ENI, i giudici definirono “incomprensibile” il fatto che i P.M. non avessero depositato quegli atti, descrivendoli come elementi straordinariamente favorevoli alle difese proprio perché demolivano la credibilità del “grande accusatore”.

Anche il Tribunale e la Corte d’appello di Brescia, nelle sentenze di condanna in primo e secondo grado, rilevarono che l’omissione aveva “sottratto” al processo elementi che documentavano la “dimensione della inattendibilità di Armanna”, configurando un danno per i diritti della difesa. 

Da parte loro, i due P.M. De Pasquale e Spadaro hanno sempre respinto l’accusa di aver “nascosto” le prove per malafede, giustificando il mancato deposito con una serie di argomentazioni. Essi, all’epoca supportati anche dal Procuratore capo Francesco Greco, sostenevano che quelle chat fossero state acquisite dal collega Storari in un altro filone d’indagine in modo processualmente irrituale, considerandole pertanto non utilizzabili nel dibattimento.

Inoltre, De Pasquale e Spadaro percepivano le iniziative del collega Storari come un’ingerenza illecita mirata a destabilizzare il loro processo e ritenevano che l’introduzione di quegli atti rispondesse a una strategia rivolta a inquinare il quadro accusatorio dell’inchiesta Eni-Nigeria.   

I due P.M. argomentavano che il passaggio dei 50 mila dollari da Armanna al testimone nigeriano non fosse necessariamente il prezzo di una “falsa testimonianza” perché poteva trattarsi di un aiuto economico o di un rapporto di altra natura che non invalidava necessariamente le accuse.

In definitiva, i due P.M. rivendicavano la loro piena autonomia discrezionale e insindacabilità nella scelta strategica di selezionare quali elementi fossero maturi, pertinenti e legalmente idonei per essere introdotti nella fase finale del dibattimento. 

L’assoluzione in Cassazione

Il procuratore generale della Cassazione si era espresso per l’assoluzione, sostenendo che non ci fosse stato “alcun rifiuto” da parte dei due P.M. e che sono state effettuate “scelte processuali fondate”. La condotta dei due magistrati, inoltre, sarebbe stata “tutt’altro che inerte e omissiva ma proattiva”.

La Corte di cassazione ha annullato la condanna con la formula “il fatto non sussiste”.

Qualche domanda in proposito.

Ma le valutazioni sulla legittimità e sugli effetti delle prove indicate a difesa non spettano al giudice?

Può il P.M. omettere di depositare prove che un altro P.M. gli esibisce a difesa, impedendo così al giudice di valutarle?

Ma il P.M. non è un organo imparziale di giustizia e vive nella “cultura della giurisdizione”?

E l’art. 358 c.p.p. non gli impone di svolgere accertamenti “su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”?  

La Corte di cassazione spiegherà come mai sia possibile che la valutazione del P.M. sulla illegittimità o non pertinenza di una prova dedotta a favore dell’imputato possa impedirne la conoscenza non solo alla difesa ma persino al giudice: non vogliamo credere che la valutazione del P.M. prevalga su quella della difesa ed anche su quella del giudice.

La Corte di cassazione ha emesso una sentenza con cui ha assolto i due P.M. perché “il fatto non sussiste”, ritenendo superfluo un rinvio al giudice d’appello: dunque non è necessario accertare se quelle prove dedotte a difesa erano veramente legittime e idonee a dimostrare la non credibilità del “grande accusatore” Armanna?

Tutto chiaro ed evidente?

Anche se un altro P.M. e tutti giudici che si sono occupati della vicenda le ritenevano idonee a dimostrare l’innocenza degli imputati?

La Corte di cassazione si può trasformare in giudice del fatto, snaturando la sua funzione di giudice di legittimità e prosciogliendo nel merito dopo che sia il tribunale che assolse i vertici E.N.I., sia i due giudici che condannarono i P.M., avevano invece ritenuto e motivato che essi, non depositando quelle prove per la difesa, avevano rifiutato un atto del loro ufficio?

E così fu che, dopo la “doppia conforme” di condanna, i due P.M. si ritrovarono d’emblée assolti in cassazione nel merito.

Attendiamo le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione e diamoci appuntamento per tornare nuovamente sul tema.

Lascia un commento