Il rinvio al giudice civile per la decisione sulle questioni civili determina non l’apertura di un nuovo giudizio ma la prosecuzione di quello precedente, essendo comunque necessario che l’atto di costituzione di parte civile esponga specificamente le ragioni agli “effetti civili” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22020/2026, 9/15 giugno 2026, ha analizzato la natura del provvedimento di rinvio del giudice penale al giudice civile ai soli “effetti civili” e gli…