Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21946/2026, 10/12 giugno 2026, si è soffermata sul tema della prova contraria e sui requisiti che deve rispettare.
il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 04/03/2022, Rv. 282962; Sez. 5, n. 41662 del 14/04/2016, Rv. 267863; Sez. 5, n. 2815 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258878; Sez. 3, n. 15368 del 03/03/2010, Rv. 246613). Tuttavia, l’esercizio della facoltà in esame deve modularsi secondo adeguati criteri procedimentali e formali. In particolare, «In tema di prova contraria, la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata» (Sez. 4, n. 35718 del 29/05/2024, Rv. 286928).
Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2018, Rv. 274623, ha precisato sul punto, conformemente ad una pluralità di precedenti di legittimità, che anche la c.d. “prova contraria” deve, al pari di quella diretta, avere ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell’imputazione e non può tradursi in un diritto incondizionato volto ad ottenere l’ammissione di una prova manifestatamente superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati, essendo conseguentemente necessario che la parte faccia specifica richiesta di prova contraria sui fatti oggetto delle prove a carico, non bastando un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata. L’ammissione della prova contraria, dunque, è soggetta alle condizioni preliminari di funzionalità istruttoria che sono in generale applicabili in relazione allo stato di avanzamento del giudizio e che, nella fase iniziale conseguente alla apertura del dibattimento, conducono alla esclusione nei casi di superfluità manifesta.
