Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22453/2026, 10/17 giugno 2026, si è soffermata sulle funzioni del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), sul valore delle sue prove e verifiche e sugli oneri che spettano alla difesa che voglia contestarli.
Provvedimento impugnato
Con sentenza del 17 marzo 2026, la Corte di appello di Venezia ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno nei confronti di PS, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica, con tasso alcolemico pari a 1,84 g/l alla prima prova e di 1,88 g/l alla seconda.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza, PS ha proposto ricorso per mezzo del difensore di fiducia.
Il ricorso si articola in vari motivi.
Si riporta quello di interesse ai fini del post.
La difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stati ritenuti utilizzabili gli esiti dell’accertamento del tasso alcolemico ancorché eseguito per mezzo di un etilometro privo di regolare omologazione.
Ricorda che, ai sensi dell’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada, l’accertamento dello stato di ebbrezza deve avvenire facendo uso di apparecchi omologati dalla Direzione generale della M.C.T.C., la cui corrispondenza ai requisiti prescritti sia risultata «sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD)» e sostiene – richiamando le argomentazioni sviluppate dal consulente tecnico GM nella relazione scritta e all’udienza del 30 ottobre 2024 – che l’etilometro utilizzato sulla persona di PS non sarebbe stato regolarmente omologato.
Osserva che, erroneamente, la sentenza impugnata ha ritenuto il CRSPAD legittimato a rilasciare le certificazioni di omologazione sulla base di un preteso «rapporto di immedesimazione organica» tra questo Centro e la Direzione generale della Motorizzazione. Rileva che tale rapporto di immedesimazione è in realtà inesistente, atteso che il CRSPAD si limita a svolgere gli accertamenti e i controlli necessari perché la Motorizzazione rilasci il certificato di omologazione.
In tesi difensiva, nel caso di specie, il certificato di omologazione dell’apparecchio sarebbe stato rilasciato dal CRSPAD anche se il Centro non aveva ancora tale facoltà, che gli sarebbe stata attribuita solo in epoca successiva ai fatti con l’art. 11, comma 5, lett. b) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 151 del 30 maggio 2024.
Oltre a sostenere che, essendo stato eseguito per mezzo di un apparecchio non omologato, nel caso di specie l’accertamento del tasso alcolemico non sarebbe utilizzabile, la difesa sostiene che, in concreto, i risultati dell’esame sarebbero stati falsati dal fatto che, al momento dell’accertamento, la temperatura era inferiore allo zero e in queste condizioni l’etilometro non funziona correttamente.
Su questo punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe gravemente contraddittoria perché afferma, da un lato, che la temperatura notturna dell’8 novembre 2023 era di due gradi sotto lo zero, ma sostiene che, al momento dell’accertamento (avvenuto alle 00:40), la temperatura poteva essere superiore.
Altri profili di contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata sarebbero ravvisabili nell’aver ritenuto che l’autodiagnosi dell’apparecchio sia in grado di attestare irregolarità di funzionamento derivanti dalla bassa temperatura (laddove l’autodiagnosi rileva solo eventuali guasti) e nell’aver sostenuto, sulla base di considerazioni prive di valenza scientifica, che essendo posto all’interno dell’auto di servizio, l’etilometro poteva funzionare regolarmente, essendo la temperatura interna di un’auto con lo sportello aperto pari o superiore a zero gradi anche se la temperatura esterna è inferiore.
In sintesi, secondo la difesa, nel caso oggetto del presente ricorso, plurimi argomenti consentirebbero di sostenere che l’apparecchio con quale fu rilevato il tasso alcolemico non abbia correttamente funzionato e la Corte di appello li avrebbe disattesi sostituendo proprie considerazioni a quelle del consulente tecnico della difesa che erano, però, sostenute da argomentazioni tecnico scientifiche.
Analoga contraddizione sarebbe ravvisabile nell’aver considerato quale elemento di conferma del buon funzionamento dell’alcoltest la constatazione che, secondo gli operanti, PS presentava sintomi tipici della alterazione alcolica.
Tali sintomi, infatti, a fronte di un accertamento con alcoltest valutato inattendibile, avrebbero potuto rilevare soltanto per ritenere integrato l’illecito amministrativo di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada.
Decisione della Suprema Corte
Nel contestare la regolarità del certificato di omologazione dell’apparecchio utilizzato per eseguire l’alcoltest sulla persona di PS, il difensore richiama le argomentazioni sviluppate dal proprio consulente tecnico (cui aveva fatto riferimento già nell’atto di appello) e sostiene: che l’etilometro col quale fu eseguito l’accertamento del tasso alcolemico era dotato di un certificato di omologazione rilasciato dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CRSPAD) e non dalla Direzione generale della Motorizzazione come è previsto dall’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada; che, in ogni caso, il CRSPAD non è dotato di laboratori e strutture idonee ad eseguire le prove e verifiche tecniche necessarie ai fini dell’omologazione (dunque non potrebbe svolgere i compiti che il citato art. 379 gli affida); che le verifiche eseguite dal CRSPAD sono prive di valore, atteso che quel Centro non è tra quelli abilitati e riconosciuti da «Accredia», vale a dire dall’unico ente di accreditamento italiano (istituito dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 22 dicembre 2009).
In sintesi, secondo la difesa, a prescindere dal fatto che l’apparecchio utilizzato per rilevare il tasso alcolemico di PS fosse stato sottoposto a verifiche periodiche – e anche a voler ammettere che quell’apparecchio abbia funzionato correttamente – si tratterebbe comunque di un etilometro che gli operanti non avrebbero potuto utilizzare perché omologato sulla base di una procedura amministrativa viziata.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.m. 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza), «Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (CSRPAD)». In coerenza con questa disposizione, l’art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) stabilisce:
– al comma 5, che «Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità» e che tali requisiti possano «essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano»;
– al comma 6, che la Direzione generale della M.C.T.C. debba provvedere «all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti»;
– al comma 7 – con riferimento agli apparecchi concretamente in uso messi a disposizione delle Forze dell’ordine perché corrispondenti al «tipo» omologato – che «prima della loro immissione nell’uso» gli etilometri debbano essere sottoposti «a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva)»;
– al comma 8, che gli etilometri in uso debbano essere sottoposti «a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità» e che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro debba essere ritirato dall’uso.
Nel contestare la regolare omologazione dell’apparecchio etilometro che fu utilizzato al momento dei fatti, la difesa sostiene che il “tipo” di apparecchio sarebbe dotato di una omologazione irregolare non rilasciata dal Ministero, ma si tratta di una affermazione che, pur sostenuta dal consulente di parte, non è documentata.
Non forniscono prova in tal senso le considerazioni sviluppate dal CT della difesa secondo il quale il CSRPAD di Roma non disporrebbe degli strumenti necessari all’esecuzione delle verifiche richieste dalla legge. Ed invero, il d.P.R. n. 495/92 attribuisce proprio al Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi il compito di eseguire le verifiche necessarie alla omologazione degli etilometri senza che a tal fine sia necessario alcun accreditamento e l’assunto secondo il quale, nel caso di specie, il certificato di omologazione sarebbe stato rilasciato dal CRSPAD invece che dalla Direzione generale della Motorizzazione si esaurisce in una mera allegazione.
Come risulta evidente dalla normativa richiamata: i requisiti per l’omologazione degli etilometri sono contenuti in un disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità; il certificato di omologazione si riferisce al prototipo dell’apparecchio (l’omologazione, infatti, è chiesta dal costruttore o da un suo mandatario); il CRSPAD ha il compito di verificare che l’omologazione sia possibile perché il tipo di dispositivo è conforme al disciplinare tecnico e in seguito, quando il “tipo” di apparecchio è stato omologato, ha il compito di eseguire una visita preventiva su ciascun apparecchio debba essere immesso in uso.
Per sostenere che, nel caso di specie, questa procedura non sia stata seguita, la difesa argomenta sulla inidoneità delle verifiche compiute dal CRSPAD, che, tuttavia, è il centro abilitato ad eseguirle. Le argomentazioni sviluppate, dunque, non consentono di ritenere che l’apparecchio in dotazione agli operanti non fosse conforme al disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei trasporti né – tanto meno – che il procedimento di omologazione si sia positivamente concluso sulla base di false attestazioni.
Conclusioni analoghe si impongono con riferimento alle verifiche eseguite ai fini della immissione in uso dell’apparecchio che fu utilizzato in occasione del controllo eseguito sulla persona di PS e alle verifiche periodiche sulla funzionalità di quell’apparecchio. Nell’atto di ricorso, infatti, non si contesta che tali verifiche siano state eseguite, ma se ne contesta l’efficacia.
Va ricordato allora che, secondo un orientamento giurisprudenziale condivisibile, quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278032).
La circostanza che l’art. 379 d.P.R. n. 495/92 prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione).
Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni contenute nel citato art. 379 debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito.
Come opportunamente specificato, tuttavia, tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato idoneo a far dubitare che, in concreto, l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.
Nel caso di specie, il ricorrente non contesta che l’omologazione e la revisione vi siano state, ma ne contesta la regolarità sulla base di una asserita inidoneità dei laboratori utilizzati a tal fine, contesta dunque – ben al di là del caso concreto – che le modalità di accertamento dello stato di ebrezza individuate dal Ministero, dalla Direzione generale della MCTC, dalle sue articolazioni e, prima ancora, dal legislatore possano essere idonee allo scopo.
Dalla sentenza impugnata, peraltro, emerge che l’apparecchio etilometro utilizzato nel caso concreto corrisponde a un tipo omologato, era stato sottoposto a verifica prima della immissione in uso e che l’ultima verifica periodica era stata eseguita «pochi mesi prima» dei fatti.
Non rileva in contrario che le verifiche periodiche non fossero state eseguite con la cadenza prevista dalla legge. Come già sottolineato, infatti, la tesi secondo la quale il regolare funzionamento di un etilometro potrebbe essere messo sempre in discussione sul mero rilievo formale che le verifiche periodiche non siano avvenute con esatta cadenza, «risulta estranea ad ogni previsione normativa ed alle elementari regole logiche, posto che l’attestazione dell’avvenuta taratura dell’apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l’accertamento sul quale è fondata l’ipotesi accusatoria» (Sez. 4, n. 24424 del 08/06/2021 non massimata, pag. 3 della motivazione.
Oltre a sostenere che gli operanti non avrebbero potuto utilizzare l’etilometro in dotazione perché privo di regolare omologazione, la difesa ha contestato anche i risultati dell’accertamento. Ha sostenuto a tal fine – ancora una volta facendo riferimento alle considerazioni sviluppate dal proprio consulente – che, ai sensi del d.m. n. 196/1990 (Regolamento recante l’individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza), i valori estremi di funzionamento di un etilometro sono 0 e 40 gradi Celsius sicché, ad una temperatura inferiore a zero gradi centigradi, gli etilometri in dotazione alle Forze dell’ordine non forniscono risultati validi.
Il motivo era stato proposto anche nell’atto di appello e la Corte territoriale lo ha considerato infondato rilevando che, secondo quanto documentato dalla difesa, il 28 novembre 2023 a Cortina d’Ampezzo le temperature avevano oscillato da un massimo di +8 a un minimo di -2 gradi, ma nulla prova che alle 00:40, quando il controllo avvenne, la temperatura fosse inferiore a zero.
Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, così come non è manifestamente illogico aver considerato che il macchinario era collocato all’interno di un’auto di servizio e perciò operava ad una temperatura, comunque lievemente superiore a quella esterna.
A ciò deve aggiungersi che i valori estremi di funzionamento dell’etilometro cui la difesa fa riferimento sono indicati nell’allegato al d.m. n. 196/1990 che individua i requisiti tecnici richiesti per l’omologazione.
Questo allegato stabilisce che, per poter essere omologati, gli etilometri debbano essere sottoposti a prove di funzionamento e, per quanto riguarda la temperatura, indica i «valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove» (così testualmente paragrafo 6.2.2.), in un minimo di 0 gradi e in un massimo di 40 gradi Celsius. Ciò comporta che gli etilometri non siano testati per funzionare a temperature inferiori a zero gradi, ma non comporta che non siano in condizione di funzionare a queste temperature e l’allegato al d.m. n. 196/90 espressamente prevede, al paragrafo 3.8.: che gli strumenti procedano automaticamente «alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito»; che il risultato della misurazione sia fornito «soltanto dopo la verifica del buon funzionamento»; che ove sia rilevata «una anomalia, un difetto o un segnale di errore», lo strumento non debba «fornire un risultato che possa essere considerato valido».
Se ne desume che gli strumenti omologati sono testati per funzionare a temperature comprese tra 0 e 40 gradi centigradi, ma sono anche predisposti in modo da non fornire alcun risultato quando, per le condizioni nelle quali l’apparecchio viene fatto operare, quel risultato non sarebbe affidabile.
Per quanto sin qui esposto, il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
