Deposito tramite portale penale telematico: spesso l’istanza difensiva non viene scaricata e la nullità è dietro l’angolo (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 22934 depositata il 22 giugno 2026 ha esaminato la seguente questione, l’avvocato ricorrente in data 26 maggio 2025 aveva depositato per l’udienza del 11 giugno, con modalità telematica, istanza di rinvio dell’udienza per impedimento assoluto derivante da motivi di salute connessi allo stato di gravidanza, evidenziando altresì che l’udienza cadeva nel periodo di astensione obbligatoria.

Nonostante il deposito della documentazione sul portale sia stato effettuato in conformità alla normativa statale, ciò nondimeno la difesa deduce che il processo è stato celebrato in assenza del difensore di fiducia, venendo nominato un difensore di ufficio, senza alcuna indicazione negli atti dell’avvenuta proposizione dell’istanza di rinvio.  

L’art. 152 cod. proc. pen. come modificato dall’art. 10 d. Igs 10 ottobre 2022 n. 150 testualmente dispone: «Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall’invio di copia dell’atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento». Parallelamente l’art. 41 d. Igs n. 150 del 2022 ha inserito nelle disposizioni di attuazione l’art. 56-bis che disciplina le modalità della notificazione ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen.

È, dunque, espressamente consentito al difensore dell’imputato e alle altre private di effettuare comunicazioni e notificazioni a mezzo modalità telematiche. Già prima della modifica dell’art. 152 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio secondo il quale il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento potesse essere comunicato con qualunque mezzo inclusa la posta certificata.

La Corte ha infatti affermato l’ammissibilità della comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo posta elettronica certificata (pec) affermando che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d’ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice. (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, De, Rv. 280520 – 01); questo principio è stato altresi affermato con riferimento al procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D’angelo, Rv. 281191-01).

Tanto premesso, deve rilevarsi che dagli atti allegati al ricorso risulta che la difesa ha regolarmente trasmesso per mezzo del Portale Deposito atti Penali (PDP), l’istanza di trattazione orale del giudizio di appello, l’istanza di rinvio per impedimento, la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza a rischio, non risultando agli atti una pronuncia della Corte di appello su tali istanze atteso che nel verbale di udienza si afferma la regolarità della notifica al difensore P., con contestuale nomina del difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Consegue da ciò che l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di rinvio dell’udienza determina, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483 – 01Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, dep. 02/11/2009, Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, dep. 06/03/2008, Rv. 238926), il difetto di assistenza dell’imputato, che impone l’annullamento della sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Conclusione gli atti difensivi non devono rimanere nel limbo telematico ma devono essere scaricati celermente dal portale.

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