Resistenza a pubblico ufficiale anche in caso di fuga a piedi e senza alcun contatto fisico o di condotte violente dirette (Riccardo Radi)

Young man running on railway tracks with two police officers pursuing him

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22090/2026, amplia in modo significativo i confini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, affermando che la fattispecie può configurarsi anche in assenza di qualsiasi contatto fisico o di condotte violente dirette, quando la fuga del soggetto costringa gli operanti a un inseguimento oggettivamente pericoloso. 

Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine dal rifiuto di convalida di un arresto in flagranza operato dal tribunale di Brescia.

Un soggetto, sorpreso a tarda sera mentre imbrattava con bombolette spray il vagone di un treno in sosta, si era dato alla fuga attraversando trasversalmente tredici binari di una linea ferroviaria ad alto scorrimento, in orario serale e in condizioni di ridotta visibilità, esponendo a pericolo non solo il personale operante di Polfer che si poneva al suo inseguimento (uno dei quali riportava, cadendo, un trauma al ginocchio), ma anche gli utenti della rete ferroviaria; – in relazione al titolo di reato oggetto della provvisoria incolpazione, l’adozione della misura precautelare dell’arresto è facoltativa e, nella specie, essa non trova giustificazione:

a) né nella gravità del fatto, posto che il P. ha posto in essere solo una fuga pericolosa, ma non agiti violenti nei confronti del personale di polizia, col quale, una volta bloccato, ha anzi assunto un contegno collaborativo;

b) né nella pericolosità del soggetto, il quale risulta prosciolto per la particolare tenuità del fatto da un precedente per imbrattamento ex art. 639 cod. pen., peraltro risalente al 2014.

Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, il quale ha dedotto con un unico motivo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.

La cassazione sottolinea che l’ipotesi d’accusa è costruita sulla base di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, relativo alla condotta di guida pericolosa posta in essere dal soggetto in fuga, quando la stessa abbia determinate connotazioni.

Gli arresti che ne sono espressione hanno affermato che integra il reato previsto dall’art. 337 cod. pen. la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell’ordine, non si limiti alla fuga in auto, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell’inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 – 01; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Rv. 245420).

In realtà, ritiene la cassazione che il nucleo oggettivo del delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen., costituito dalla violenza o minaccia, può anche prescindere, nei casi di fuga, dalla pericolosità del mezzo adoperato che, negli arresti sopra richiamati, quasi sempre è costituito da un veicolo.

Rilevano, invece, le modalità della fuga in sé e l’idoneità oppositiva rispetto all’azione del pubblico ufficiale.

In tale prospettiva, il delitto è configurabile anche in relazione a una fuga intrapresa a piedi, ogni qual volta il pubblico agente sia costretto ad un pericoloso inseguimento.

 Le Sezioni Unite hanno, invero, precisato che l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 337 cod. pen. risulta «tipizzato sul piano modale e teleologico, essendo sanzionata ogni condotta diretta a conseguire lo scopo oppositivo indicato dalla disposizione attraverso l’uso di violenza o minaccia» elementi fattuali che rilevano nella loro idoneità e univocità a impedire o a turbare la libertà di azione del soggetto passivo, sicché il reato è integrato «da qualsiasi condotta che si traduca in un atteggiamento, anche implicito, purché percepibile, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente o temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto dell’ufficio o del servizio» (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 – 01).

Ciò in quanto il normale funzionamento della pubblica amministrazione tutelato dall’art. 337 cod. pen. va inteso «in senso ampio», includente anche «la sicurezza e la libertà di determinazione» delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni (v. Corte cost., sentenza n. 31 del 2020, che, richiamando la sentenza Apolloni, ha rimarcato come il reato si connoti per la peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice). Alla luce di tali precisazioni, non ha alcuna rilevanza quanto affermato dal Tribunale, che al P. non fossero riferibili agiti violenti nei confronti dei pubblici agenti antagonisti. Conclusivamente sul punto, ritiene la cassazione che si configuri l’elemento costitutivo della violenza o della minaccia, necessarie ai fini dell’integrazione del delitto di resistenza, ogni qual volta il soggetto si dia alla fuga senza l’uso di mezzi pericolosi ma determinando l’esposizione a pericolo della incolumità pubblica e – alternativamente o congiuntamente – della incolumità degli operanti costretti all’inseguimento, perché tale esposizione realizza quantomeno una forma di coazione morale nei loro confronti, con diretta incidenza sul loro agire funzionale.

Nemmeno assume valenza esimente il dato – enfatizzato nell’ordinanza di non convalida – che la reazione al controllo da parte dei pubblici ufficiali sia stata, da parte dell’indagato, “spontanea ed istintiva”, posto che tali connotati della condotta non ne elidono l’idoneità oppositiva.

Anche il requisito della gravità del fatto, quale presupposto legittimante l’arresto facoltativo – che il Tribunale ha ritenuto non sussistente – deve essere riletto alla luce degli effetti potenzialmente pregiudizievoli innescati dalla fuga dell’indagato.

Al riguardo, il Tribunale non ha considerato talune inequivoche circostanze fattuali, bene evidenziate nel verbale di arresto, ossia che l’attraversamento dei (tredici) binari avvenne a ridosso di una stazione ferroviaria ad elevato scorrimento, in orario serale, e dunque in condizioni di ridotta visibilità.

Ciò ancor più evidenzia la dimensione lesiva della condotta dell’indagato, in ragione degli elevatissimi rischi cui è stata esposta la incolumità dei pubblici ufficiali che doverosamente si ponevano al suo inseguimento, ma anche degli utenti della rete di trasporto ferroviario.

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