La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 19876/2026 ha stabilito che qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell’art. 165, comma quinto, cod. pen., alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero, l’inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendo il giudice valutare se, a causa della mancata indicazione in sentenza o, successivamente, in sede esecutiva, dell’ente presso il quale svolgere il percorso e delle relative modalità di svolgimento, il condannato si sia trovato nella impossibilità di adempiere in concreto alla prestazione richiesta.
