Calunnia e configurabilità in caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 10079/2026 ha stabilito che il delitto di calunnia è configurabile anche nel caso di successiva abrogazione del reato formante oggetto della falsa incolpazione.

Fattispecie relativa alla falsa accusa del delitto di abuso d’ufficio, commessa anteriormente alla sua abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b, legge 9 agosto 2024, n. 114.

L’assunto difensivo si fonda sul rilievo che l’intervenuta depenalizzazione della condotta di abuso di ufficio ad opera della legge n. 114 del 2024 impedirebbe, altresì, di ravvisare il delitto di calunnia, avente ad oggetto l’incolpazione di abuso di ufficio, quale conseguenza dell’applicazione del criterio strutturale, ai fini dell’applicazione dell’art. 2 cod. pen., e della retroattività della norma di favore.

In realtà, come chiarito ancora di recente dalla cassazione (vedi Sez. 6, n. 35617 del 05/05/2022, non mass.), è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il delitto di calunnia è ravvisabile anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (sul punto: Sez. 6, n. 39981 del 17/05/2018, D’agostino, Rv. 273844; Sez. 6, n. 7729 del 10/02/2016, Zappalaglio, Rv. 266653; Sez. 6, n. 14352 del 08/04/2002, dep. 2003, Bassetti, Rv. 226425; Sez. 6, n. 8827 del 21/05/1999, Zini, Rv. 214674; Sez. 6, n. 12673 del 21/11/1988, Caronna, Rv. 180011).

Alla base di tale rilievo vi è la constatazione che il reato presupposto costituisce elemento di fatto della fattispecie, che contempla un reato di pericolo, volto ad impedire l’instaurazione di procedimenti penali a carico di un innocente, reato che si consuma nel momento in cui si determina la possibilità dell’insorgere di un procedimento.

Conseguentemente la valutazione va compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la successiva abrogazione della norma che prevede il reato oggetto di incolpazione, a fronte del fatto che quest’ultima era comunque in grado di esporre l’innocente al rischio di sottoposizione a procedimento.

Ciò vale quanto dire che il fatto è integrato dalla falsa incolpazione di un reato in quel momento previsto come tale, non venendo meno il disvalore del fatto per effetto della successiva depenalizzazione.

Tali rilievi condivisi dalla sentenza Magera delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, non massimata sul punto), non possono dirsi smentiti da un approccio basato sul criterio strutturale (secondo le indicazioni fornite da Sez. U. n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243585).

Va, infatti, rimarcato che il riferimento al reato, contenuto nella fattispecie della calunnia, influisce ai fini della qualificazione dell’oggetto dell’incolpazione, nel momento in cui questa avviene, essendo detta fattispecie insensibile, nel suo funzionamento, ad ipotesi di depenalizzazione sopravvenuta, che, come detto, lascia immutati il disvalore del fatto e la ragione della sua punizione.

In altre parole, il profilo della valenza definitoria, insite nel riferimento al reato, oggetto di incolpazione, non assume una persistente connotazione astratta, disgiunta dalla concreta condotta, ma va valutato unitamente ad essa, per cui è il momento della condotta che vale nel contempo ad attribuire definitivo rilievo a quella qualificazione.

Tutto ciò non implica il disconoscimento del principio per cui la norma di favore va applicata retroattivamente: la qualificazione come reato, infatti, si consolida e resta impressa nella condotta nel momento in cui la stessa è tenuta, non essendo ravvisabile ai fini del delitto di calunnia una modifica mediata, operante in astratto e tale da riverberarsi anche su una condotta tenuta in precedenza.

Lascia un commento