La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 16342/2026, in tema di tolleranza abituale della prostituzione, ha sottolineato che si intende “luogo aperto al pubblico” quello cui può accedere chiunque a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un’intera categoria di persone o da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità, giuridica e pratica, di accedervi, senza legittima opposizione di chi esercita un potere di fatto o di diritto su quel luogo.
