Minaccia: per la configurabilità non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa (Redazione)

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La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 14851/2026, ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, purché, in relazione alle circostanze del fatto, sia certa la loro idoneità a pervenire a conoscenza del destinatario e a incidere sulla sua libertà morale.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ravvisato la sussistenza del delitto a fronte di espressioni implicitamente minacciose proferite nel corso della udienza pubblica di un processo penale e rivolte a soggetti non presenti, atteso che, per il contesto in cui erano state pronunciate e la risonanza mediatica del procedimento, poteva considerarsi certa la loro idoneità a pervenire a conoscenza delle persone offese e a incidere sulla loro libertà morale.

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