Segnaliamo che la prossima settimana, nella camera di consiglio del 22 giugno, la Consulta tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 155 del codice penale e gli articoli 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, del codice di procedura penale (e in subordine l’articolo 554-ter, comma 1, del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell’imputato ai sensi dell’articolo 420-bis, comma 5, del codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento; in subordine, nell’ipotesi in cui l’imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine; e, in ulteriore subordine, nella parte in cui le medesime disposizioni non prevedono che, nelle stesse condizioni riguardanti l’esito negativo delle ricerche dell’imputato e l’intervenuta remissione di querela, il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l’importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell’imputato;
2) gli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3, del Codice della strada, nella parte in cui non prevedono che, in caso di estinzione del reato di inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alle persone correlato alla violazione dell’articolo 189 del codice della strada per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, il Prefetto riduca della metà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
3) l’articolo 586 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, con il decreto di trasferimento emesso all’esito della vendita forzata, il giudice dell’esecuzione ordini: l’annotazione, a margine della trascrizione dell’atto costitutivo del diritto d’uso gravante sul bene pignorato, dell’avvenuta estinzione di tale diritto ai sensi dell’articolo 2812, secondo comma, del codice civile; ovvero, in subordine, la cancellazione di tale trascrizione, quando la trascrizione del diritto d’uso è stata eseguita successivamente all’iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito del creditore procedente (o di un creditore intervenuto) che abbia chiesto di far subastare la cosa pignorata come libera dal diritto d’uso medesimo e quando l’usuario ha ricevuto l’avviso della pendenza della procedura esecutiva con la notifica di un atto contenente le indicazioni previste dall’articolo 498 del codice di procedura civile;
4) l’ammissibilità di un intervento nel giudizio riguardante l’articolo 35, commi 1 e 2, della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), che disciplina il procedimento per disporre un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (TSO) nella parte in cui non prevede: che, subito dopo l’emanazione dell’ordinanza di convalida da parte del Sindaco, il paziente deve essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; che, in caso di nomina di un difensore, l’ordinanza sindacale deve essere comunicata anche al difensore dell’interessato; che l’audizione del paziente deve essere effettuata in presenza del difensore, se nominato; che il decreto di convalida del giudice tutelare deve essere comunicato anche al difensore nominato;
5) l’ammissibilità di un intervento nel giudizio riguardante l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 159 del 2011, censurato nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.
Nell’udienza pubblica del 23 giugno la Corte affronterà la seguente questione di costituzionalità riguardante:
l’articolo 580 del codice penale, come risultante a seguito della sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale, limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”;
Nell’udienza pubblica del 24 giugno la Corte affronterà la seguente questione di costituzionalità riguardante:
l’articolo 2 del decreto legislativo numero 150 del 2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui, modificando le condizioni di procedibilità per taluni reati, non ha introdotto la procedibilità a querela di parte per il delitto di cui all’articolo 624-bis del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo); e lo stesso articolo 624 bis del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata possa essere diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
