La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 15969/2026 ha stabilito che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere disposta, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro, tenendo conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione, sicché è illegittimo il provvedimento adottato in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all’interessato.
Fattispecie relativa all’annullamento dell’ordinanza che aveva revocato il beneficio senza svolgere alcuna valutazione circa la volontarietà della mancata presentazione presso la struttura individuata per i lavori di pubblica utilità da parte del condannato, “medio tempore” sottoposto, nell’ambito di altro procedimento esecutivo, all’affidamento in prova terapeutico.
