La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22096 depositata il 16 giugno 2026 ha stabilito che la rinuncia al mandato dell’avvocato, non comunicata all’assistito e operata in assenza di un congruo preavviso e di informazioni necessarie per non pregiudicarne il diritto difesa, in assenza della tempestiva instaurazione di un nuovo ed effettivo rapporto con un nuovo difensore, se avvenuta in pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, può integrare un caso fortuito nei confronti dell’imputato, giudicato in absentia e rimasto incolpevolmente ignaro dell’opportunità di proporre appello contro la sentenza di condanna di primo grado, confidando sulle comunicazioni provenienti dal difensore nominato.
Tale situazione di cesura nell’effettiva continuità del rapporto difensivo, unita alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal difensore d’ufficio per carenza del necessario mandato specifico, impedisce la consumazione del diritto all’impugnazione, rendendo pertanto ammissibile la restituzione nei termini, in superamento del principio di unicità del gravame.
L’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. sancisce che il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
La Corte di appello ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per proporre appello proposta dal ricorrente, in quanto in tema di restituzione nel termine per impugnare, l’inadempimento o l’inesatto adempimento del difensore mandato di proporre impugnazione non costituisce ipotesi di caso fortuito forza maggiore, anche perché grava sull’imputato l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito (e ha citato in proposito Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087 – 01).
Il principio di diritto posto a fondamento della decisione impugnata non è, tuttavia, corretto. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza dell’inadempimento del difensore al mandato di proporre impugnazione, ma di una cesura nella continuità effettiva del rapporto difensivo, che non ha consentito al ricorrente di esercitare i propri diritti difensivi mediante la tempestiva e rituale proposizione dell’atto di appello.
Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il difensore di fiducia dell’istante, l’avvocato ha rinunziato al mandato difensivo in data 15 luglio 2024, senza comunicare questo atto all’imputato, e che, in seguito a tale rinuncia, è stato nominato all’imputato un difensore di ufficio, nella persona dell’avvocato G.C..
Il difensore di ufficio, non avendo avuto contatti con il suo assistito, ha proposto un appello, dichiarato inammissibile dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La rinuncia al mandato dell’avvocato, non comunicata all’assistito e operata in assenza di un congruo preavviso e di informazioni necessarie per non pregiudicarne il diritto difesa, in assenza della tempestiva instaurazione di un nuovo ed effettivo rapporto con un nuovo difensore, se avvenuta in pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, può integrare un caso fortuito nei confronti dell’imputato, giudicato in absentia e rimasto incolpevolmente ignaro dell’opportunità di proporre appello contro la sentenza di condanna di primo grado, confidando sulle comunicazioni provenienti dal difensore nominato. 3.2. Non osta, peraltro, all’accoglimento del ricorso l’operatività del principio dell’unicità del diritto all’impugnazione.
Le Sezioni unite hanno statuito che l’impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell’interesse dell’imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest’ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472 – 01).
In motivazione, le Sezioni unite hanno osservato che l’astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall’imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l’esigenza di assegnare una “ragionevole durata” al processo, sulla base di quanto imposto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Questa decisione è stata, tuttavia, adottata quando il difensore di ufficio poteva legittimamente proporre appello nell’interesse dell’imputato, anche quando questo, rimasto contumace, non fosse consapevole della pendenza del processo nei suoi confronti. Nella disciplina vigente, invece, l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. espressamente richiede, a pena di inammissibilità, che l’imputato giudicato in absentia conferisca specifico mandato al difensore di ufficio a impugnare la sentenza di primo grado.
L’atto di appello proposto dal difensore di ufficio, proprio perché carente del necessario mandato a impugnare rilasciato dall’imputato, ha solo apparentemente costituito esercizio del diritto di impugnazione dell’imputato, in quanto il gravame proposto era inammissibile e, dunque, non ha costituito reale espressione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione all’imputato.
