Costituzione di parte civile e poteri del giudice di dichiarare la nullità di contratti o titoli giuridici per ordinare la restituzione di un bene (Riccardo Radi)

Judge in black robe holding a gavel with a confident expression in courtroom

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 21108/2026 ha affrontato una questione singolare in riferimento al potere del giudice penale di emettere sentenze costitutive di annullamento di contratti o titoli giuridici, nello specifico pronunciando l’annullamento della compravendita e conseguentemente restituendo la proprietà del mezzo alla venditrice costituita parte civile.

Nel caso in esame, il Tribunale ha disposto il dissequestro dell’autovettura provento della truffa e la sua restituzione alla parte civile statuendo che alla data del passaggio in giudicato della sentenza si doveva ritenere “annullato retroattivamente ex art. 1439 cod. civ.” il contratto del 22/07/2019 con il quale la vittima aveva venduto il veicolo all’imputato.

La Corte di appello, rigettando il motivo di gravame articolato dalla difesa sul punto, ha confermato tale statuizione ritenendo che la stessa fosse legittima, in quanto rientrante tra i poteri del giudice penale in caso di costituzione di parte civile nel processo.

Richiamando un precedente della cassazione, i Giudici di merito hanno affermato che il potere/dovere del giudice penale di ordinare le restituzioni previsto dall’art. 185 cod. pen., presuppone implicitamente anche quello di dichiarare la nullità di contratti o titoli giuridici che sono di ostacolo alla restituzione.

A prescindere dalla controversa questione giuridica avente ad oggetto il potere del giudice penale di emettere pronunce diverse da quelle di condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno, occorre evidenziare che nell’atto di costituzione di parte civile la M. si era limitata a chiedere il risarcimento del danno conseguente alla truffa subita, e non aveva chiesto invece di annullare il contratto di vendita dell’autovettura.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che anche secondo la giurisprudenza civile il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell’altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell’articolo 1439 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. 2, n. 13566 del 26/05/2008; Cass. Civ. Sez. 1, n. 18930 del 27/09/2016) e che l’annullamento del contratto può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è previsto dalla legge (art. 1441 cod. civ.) nel termine di 5 anni dalla scoperta del dolo (art. 1442 cod. civ.) e richiede una sentenza del giudice che ha natura costitutiva.

E’ del resto pacifico che è solo per effetto di tale sentenza costitutiva che cessano (retroattivamente) i diritti trasferiti dal contratto annullabile e che nasce il diritto delle parti alla restituzione delle prestazioni eventualmente effettuate in esecuzione dello stesso.

L’azione volta all’annullamento del contratto è quindi del tutto diversa da quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno o le restituzioni.

Ciò premesso, la richiesta di annullare il contratto ai sensi dell’art. 1439 cod. civ. è stata avanzata dalla parte civile solo nelle conclusioni rassegnate in sede di discussione innanzi al Tribunale.

Dunque, a prescindere dalla possibilità o meno del giudice penale di emettere sentenze costitutive di annullamento (sulla quale peraltro si nutrono non poche perplessità), non c’è dubbio che quella formulata in sede di conclusioni era una domanda del tutto nuova e diversa rispetto a quella formulata nel libello introduttivo, e, come tale inammissibile.

La possibilità per la parte civile di proporre domande del tutto nuove rispetto a quelle contenute nell’atto di costituzione non è infatti prevista da alcuna disposizione del codice di procedura penale, e del resto, come è noto, anche nel processo civile, mentre la modificazione/precisazione della domanda è ammessa soltanto nel rispetto degli stringenti limiti formali e temporali stabiliti dall’art. 183 c.p.c., l’introduzione di una domanda del tutto nuova (cioè fondata su presupposti ed avente un oggetto diverso da quella originaria), cd mutatio libelli, è vietata.

Il Giudice di primo grado, dunque, non avrebbe potuto pronunciarsi su tale domanda nuova e conseguentemente non avrebbe dovuto pronunciare l’annullamento ex tunc del contratto.

Ciò, peraltro, non poteva fare, neppure al limitato fine di decidere sulla domanda di dissequestro e restituzione dell’autovettura oggetto della truffa che nel corso del procedimento era stata sottoposta a sequestro.

Ed infatti, l’art. 263 cod. proc. pen., nel disciplinare la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce al comma 3 che in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro; e analoga previsione è contenuta in materia di sequestro preventivo nell’art. 324 comma 8, secondo il quale il giudice del riesame investito dell’impugnazione avverso il sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

Tali disposizioni sono state interpretate dalla cassazione come espressione di un principio generale in forza del quale il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l’esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto, cioè obbligato, a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest’ultimo, e a mantenere nel frattempo il sequestro (ex plurimis Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Simec, Rv. 260318 – 01).

Nel caso di specie, era evidente l’esistenza di una controversia sulla proprietà dell’auto in quanto la stessa, pur rivendicata dalla parte civile (che ne chiedeva la restituzione) era stata acquistata dall’imputato con un contratto, come detto, non nullo ma annullabile e quindi valido ed efficace fino alla sentenza di annullamento.

Il Giudice di primo grado, dunque, investito della richiesta di dissequestro avrebbe dovuto limitarsi a rimettere la decisione sulla proprietà controversa del mezzo al giudice civile e non sostituirsi, di fatto, a quest’ultimo pronunciando l’annullamento della compravendita e conseguentemente restituendo la proprietà del mezzo alla venditrice.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione della sentenza di primo grado con la quale è stato annullato il contratto di compravendita dell’autovettura concluso per effetto della truffa.

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