Sottrazione di minori: configurabilità nonostante la conoscenza del luogo in cui il minore si trova e la possibilità di contattarlo con la mediazione dell’autore della condotta di sottrazione (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 14884/2026 ha stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di minori, è necessario che il soggetto agente impedisca all’altro genitore l’esercizio della funzione educativa e, in generale, di ogni forma di estrinsecazione della responsabilità genitoriale, essendo irrilevante, per converso, che quest’ultimo sia a conoscenza del luogo in cui il minore si trova e possa contattarlo tramite la mediazione dell’autore della condotta di sottrazione.

Lascia un commento