La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 15310/2026, in tema di procedimento di sorveglianza, ha stabilito che l’omessa partecipazione a distanza all’udienza camerale del detenuto che ne abbia fatto formale richiesta comporta una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la quale, essendo a regime intermedio, deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 182, comma 2, in relazione all’art. 180, comma 1, cod. proc. pen., in difetto della tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero del rilievo ad opera del tribunale.
Nel procedimento di sorveglianza, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. in virtù del richiamo contenuto nell’art. 678 cod. proc. pen. in relazione all’art. 236, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., una volta disposta d’ufficio la traduzione o la partecipazione a distanza ai sensi dell’art. 145-bis disp. att. cod. proc. pen. dell’interessato, non è consentito – a pena di nullità ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. – procedere in sua assenza, salvo rinuncia a comparire (Sez. 1, n. 45004 del 14/11/2007, Giannelli, Rv. 238482-01: in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, nel caso in esame, l’interessato deve ritenersi dispensato dall’onere della presentazione della richiesta di audizione, non apparendo ragionevole gravarlo di un adempimento finalizzato a ottenere il provvedimento già disposto d’ufficio dal giudice).
L’omessa partecipazione a distanza del condannato che ne abbia fatto richiesta al procedimento camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza comporta, perciò, una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la quale, però, deve ritenersi sanata in difetto della tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero del rilievo ad opera del Collegio, essendo la parte decaduta dal diritto di farla valere (in termini, Sez. 1, n. 50456 del 15/06/2018, Grimaldi, Rv. 274526-01; conf. Sez. 1, n. 5735 del 08/01/2013, Falsone, Rv. 254511-01).
