Avvocati e procedimento disciplinare: avere Presidente nella Sezione di CDD un collega controparte in un giudizio penale o civile non è causa di ricusazione o astensione (Redazione)

Lawyer smiling and talking with judge in courtroom

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 53/2026 ha stabilito che non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 cpc) la mera circostanza che il Consigliere disciplinare assista o abbia assistito, in giudizi civili o penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti del Presidente della Sezione CDD, poiché avrebbe patrocinato – in un procedimento di mediazione – la controparte di un cliente dell’incolpato stesso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026

Nota
In senso conforme, CNF n. 187/2020, CNF n. 49/2013.

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