La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 15162/2026 in tema di riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti e futili ha ricordato che per il riconoscimento il giudizio non può essere riferito a un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa.
Nella specie, la Suprema Corte ha censurato la sentenza che aveva riconosciuto il motivo abietto nell’omicidio preterintenzionale perpetrato dal proprietario di un terreno gravato da servitù di passaggio ai danni del coniuge della proprietaria del fondo dominante, a seguito dell’esito a lui sfavorevole del giudizio possessorio instaurato dalla donna.
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (ex multis, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 02; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 – 01).
Tali caratteristiche oggettive e soggettive giustificano un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta motivazionale che lo ha determinato a commettere il reato (Sez. 5, n. 44319 del 21/05/2019, M., Rv. 276962).
L’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 – 01).
Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno operato la verifica di tale aspetto circostanziale sulla base di una motivazione coerente, ma hanno fatto riferimento prima alle liti tra i protagonisti della vicenda e, quindi, al fatto che la vicenda occasionale sia stata un pretesto per l’imputato di dare sfogo ai propri impulsi violenti. Ma ciò che più conta è che la sentenza impugnata appiattisce la verifica della futilità dei motivi sulla sproporzione tra la gravità del reato e il movente dell’azione, dimenticando la prospettiva soggettiva dell’aggravante e la valutazione dell’atteggiamento psicologico dell’agente, nonché i fattori complessi di contesto della vicenda.
Ragionando in tal modo, e cioè consentendo uno spazio troppo angusto al tema della non futilità delle spinte al delitto, l’aggravante finirebbe per essere sempre contestabile quasi automaticamente in caso di delitti di sangue, vista l’immanente sproporzione tra qualsiasi tipologia di offesa ricevuta e il sacrificio della vita umana.
Con la consapevolezza che una simile conclusione non corrisponde al sistema di esatta interpretazione della legge, deve essere ribadito, invece, che il giudizio sui motivi abietti o futili, di cui all’art. 61, primo comma, cod. pen., non può essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (Sez. 5, n. 36892 del 21/04/2017, M., Rv. 270804 – 01; Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, Muzaka, Rv. 249010 – 01; Sez. 1, n. 26013 del 14/06/2007, Vallelunga, Rv. 237336 – 01).
Nella fattispecie in esame, le caratteristiche concrete della vicenda spingono la valutazione complessiva nel senso dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen.
Giocano in tal senso, in particolare il clima di acrimonia reciproca che pervadeva i rapporti tra autore dei reati e vittima; il contesto degli accadimenti, vale a dire la sussistenza di una lite giudiziale sulla servitù di passaggio, poi stabilita, nel giudizio possessorio, in sfavore dell’imputato, indicando come “servente” la sua proprietà rispetto al fondo della moglie della vittima; inoltre, particolarmente, la lite finale.
Secondo un giudizio di comune esperienza, una servitù di passaggio può essere anche percepita, nell’immaginario sociale e, dunque, individuale, come un serio problema per la proprietà che “sopporta” la stessa servitù e ne risulta compressa o compromessa nella sua dimensione di godimento rispetto alla situazione di assenza della stessa servitù.
Anche in astratto, quindi, il movente profondo dell’azione lesiva naufragata, poi, nell’omicidio preterintenzionale risulta estraneo alla categoria delle spinte interiori al delitto tali da non apparire assolutamente ingiustificate, sproporzionate e mero pretesto per uno sfogo criminale.
Seguendo le linee ermeneutiche sin qui tracciate, la cassazione nel caso esaminato ha ritenuto che l’aggravante dei futili motivi debba essere esclusa nel caso di specie, per la non riconducibilità al paradigma ermeneutico di tale circostanza della situazione concreta prospettata, per come già sintetizzata.
La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente a tale circostanza aggravante, che deve essere esclusa.
Ricordiamo in tema la sentenza della cassazione sezione 1 numero 45290/2024 che ha ricordato che l’’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.
La Suprema Corte in relazione all’aggravante dei futili motivi ha ripercorso l’evolversi della giurisprudenza di legittimità: Motivi abietti o futili: l’accertamento con metodo bifasico (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
